Come previsto dal nuovo testo del Decreto Cura Italia, all’articolo 103, l’Antitrust ha comunicato un aggiornamento per le date di sospensione o rinvio dei termini per lo svolgimento dei suoi procedimenti amministrativi.
Con l’ultima riunione odierna del Collegio dell’Autorità, è stato infatti deciso di posticipare la data finale di tutti i termini in base a quanto stabilito proprio dall’articolo 103 della legge, che sancisce una proroga dei termini della sospensione dal 15 Aprile 2020 al 15 Maggio 2020.
L’articolo 103 adesso in vigore prevede infatti che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 Febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 Maggio 2020”
Inoltre, resta stabilito che le Pubbliche Amministrazioni debbano adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la “ragionevole” durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli considerati urgenti.
L’Autorità Antitrust si era già adeguata alla prima versione, adesso estesa fino al 15 Maggio 2020. La sospensione in questione troverà applicazione anche nei confronti dei termini che regolano l’inizio del procedimento, dunque qualsiasi comunicazione, notifica o denuncia inviata tra il 23 Febbraio e il 15 Maggio 2020 si riterrà pervenuta il 16 Maggio 2020.
Sono invece esclusi dalla sospensione i termini dei procedimenti cautelari, in quanto l’intervento tempestivo dell’Autorità si rende necessario a impedire il prodursi di un danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai diritti dei consumatori.
Infine, esulano dalla sospensione anche i termini entro cui le imprese dovranno ottemperare alle diffide dell’Antitrust, in quanto in quel caso non si tratta di una vera attività amministrativa, che non si svolge quindi nell’ambito di un procedimento. Per la stessa ragione, la sospensione non si applica al termine entro cui le imprese devono ottemperare alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di un’operazione di concentrazione, così da preservare la concorrenza nel settore.
Quanto ai termini di pagamento delle sanzioni, quelli che scadono nel periodo tra il 23 Febbraio e il 15 Maggio 2020 saranno prorogati al 1° Ottobre 2020. Per le sanzioni con termini di pagamento invece già scaduti, l’Antitrust non terrà conto del periodo di sospensione per il computo degli interessi e delle maggiorazioni.
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