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Modem Libero, adeguamento alla sentenza del TAR: oneri aggiuntivi per mancata restituzione

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Dopo la sentenza del TAR del Lazio sui ricorsi contro l’AGCOM per l’annullamento della Delibera 348/18/CONS sul modem libero, l’Autorità ha ottemperato con una modifica delle misure attuative.

L’ottemperanza fa riferimento alla parte della sentenza in cui l’Autorità prevedeva per la fornitura dei terminali a titolo gratuito che gli operatori non imponessero oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell’apparecchiatura inutilizzata in caso di recesso da parte del cliente.

Il TAR ha infatti ritenuto tale norma illegittima perché, in sostanza, “prescrive al fornitore di servizi di accesso ad Internet di rinunciare ad un apparato fornito gratuitamente all’utente”, in violazione dell’articolo 1803 del codice civile, che sottende l’obbligo di restituzione della cosa ricevuta nei contratti di comodato.

Per questa ragione, l’AGCOM ha modificato il comma 3 dell’articolo 4, eliminando l’inciso annullato dal TAR sulla restituzione del modem.

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Nel dettaglio, la lettera in questione del comma 3 (adesso annullata ed eliminata dalla delibera) recitava quanto segue:

“[Gli operatori] specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati, e non impongono oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell’apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell’utente finale”.

Tale norma è stata adesso eliminata e il comma 3 fa solamente riferimento alle informazioni che gli operatori devono fornire ai clienti in caso di fornitura di un terminale a titolo gratuito. Di seguito il testo del nuovo comma 3 nella sua interezza, privato della norma annullata.

“In caso di fornitura del terminale a titolo gratuito i fornitori di servizi di accesso ad internet:

a) predispongono una corrispondente offerta che non includa l’apparecchiatura terminale ovvero rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale;

b) specificano eventuali condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura, come, ad esempio, le condizioni di assistenza e manutenzione, e tutte le altre condizioni di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale sia in termini di durata contrattuale che di fornitura di servizi accessori;

c) specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati”.

Con l’ottemperanza da parte dell’AGCOM, dunque, non sarà più valida la norma secondo cui i clienti potevano tenere il modem fornito gratuitamente senza pagare oneri aggiuntivi. Infatti, la restituzione viene adesso contemplata come parte integrante del contratto di comodato, come stabilito dalla legge.

Il TAR si era espresso con due sentenze pubblicate a fine gennaio sui ricorsi di Wind Tre e TIM.

Per l’operatore congiunto, il TAR aveva respinto il ricorso, permettendo però a Wind Tre di continuare a utilizzare il modulo SFP, in quanto lo stesso è stato equiparato per funzioni alla ONT, essendo estraibile e dunque non integrato con il modem o router.

Per la sentenza sul ricorso di TIM erano state respinte le motivazioni sui contratti in essere, ma il TAR aveva appunto accolto il gravame relativo alla restituzione del modem, in quanto la norma avrebbe inciso gravemente sull’equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori.

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