Il TAR del Lazio si è espresso sul ricorso di Open Fiber per il caso Flash Fiber, l’azienda nata da un accordo tra TIM e Fastweb, di cui l’Antitrust aveva accettato gli impegni con la decisione oggetto di impugnativa.
L’accordo di coinvestimento per la nascita di Flash Fiber risaliva al 25 Luglio 2016, ma già pochi mesi dopo l’Antitrust italiano aveva avviato un procedimento istruttorio per accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 del TFUE.
Dopo aver preso atto degli impegni presentati da TIM e Fastweb (e delle risposte dei soggetti intervenuti nel corso del market test, come Vodafone, Wind Tre, Iliad e la stessa Open Fiber), l’AGCM aveva deciso di accoglierli e renderli vincolanti, in quanto idonei a rimuovere gli eventuali profili anticoncorrenziali dell’accordo.
Nel dettaglio, i profili di criticità osservati dall’Antitrust riguardavano la creazone stessa di una joint venture soggetta a coordinamento dei due attori del mercato, il possibile condizionamento delle relazioni competitive nel segmento di rete fissa e il possibile coordinamento anche nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso.
Open Fiber aveva allora richiesto l’annullamento proprio del provvedimento in questione, con cui l’Antitrust dava il suo via libera all’operazione. Secondo l’azienda, infatti, il provvedimento aveva violato la legge e l’articolo 101.3 del TFUE. Nel complesso, venivano avanzati diversi motivi di doglianza, relativi alle tempistiche di adozione e alla errata valutazione degli impegni presentati.
Per il TAR, però, la decisione dell’Antitrust è stata pienamente legittima. Nella giornata di oggi è stata infatti pubblicata la sentenza con cui si stabilisce che il ricorso di Open Fiber è infondato e dunque va respinto.
Avendo valutato gli impegni di TIM e Fastweb per la nascita della joint venture e avendoli definiti adeguati, l’Autorità ha semplicemente esercitato il suo potere discrezionale che rientra nel merito della decisione amministrativa:
“Giova al riguardo evidenziare che la valutazione dell’AGCM sull’idoneità degli impegni presentati rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale, in cui vengono in rilievo profili di opportunità e di cosiddetta discrezionalità economica, sottratti, in linea di principio, al sindacato giurisdizionale di legittimità, perchè rientranti nel merito della decisione amministrativa. […] Nel caso in esame, già dalla sintetica descrizione riportatan ella parte in fatto emerge come le contestazioni della ricorrente investano il merito della deicione, peraltro motivata anche con riferimento alle identiche criticità rappresentate da Open Fiber in sede endoprocedimentale, senza individuare palesi errori logici della valutazione”.
Il ricorso di Open Fiber sul caso Flash Fiber è stato dunque ritenuto infondato in quanto l’azienda non avrebbe mostrato degli errori di valutazione da parte dell’Antitrust, limitandosi a lamentare la cattiva applicazione delle normative in materia che si era concretizzata con l’accoglimento degli impegni presentati.
Per questa ragione, il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato Open Fiber al pagamento delle spese processuali.
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