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Rete Iliad: l’Antitrust scende in campo dopo i mancati permessi per costruire a Roma

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha visto l’accoglimento, da parte del TAR Lazio, del suo ricorso contro Roma Capitale per un altro caso di diniego delle istanze di Iliad per l’installazione delle sue stazioni radio base.

L’Antitrust ha richiesto al TAR del Lazio l’annullamento dei due provvedimenti di Roma Capitale dopo il mancato adeguamento alle indicazioni del suo parere fornito il 21 Dicembre 2018 sul tema.

La mancata autorizzazione è stata giustificata dalla prossimità di cosiddetti siti sensibili, che non permettevano a Iliad di installare le sue tre antenne su strutture preesistenti di altri attori (nel dettaglio Galata e Towerco) tra via dei Giuochi Istimici e via Orti della Farnesina, via Alberico Albricci e via Alberto Bergamini.

Alla base del ricorso dell’Antitrust (scaturito in seguito alla richiesta di intervento di Iliad stessa) vi era la supposta violazione degli articoli 87 e seguenti del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell’articolo 8 della Legge Quadro numero 36/2001, oltre che del Regolamento stesso di Roma Capitale.

Inoltre, l’AGCM rilevava un eccesso di potere “per frapposizione di ostacoli assoluti e ingiustificati alla realizzazione di reti di telecomunicazione e conseguente alterazione delle dinamiche competitive”, oltre che per “discriminazione degli operatori nuovi entranti e preclusione delle dinamiche competitive”.

Nel giudizio, oltre a Iliad ad adiuvandum, si sono costituiti anche TIM e Wind Tre (che non hanno svolto alcuna difesa o precisato alcuna domanda), Galata e Vodafone che hanno chiesto l’accoglimento delle conclusioni dell’Antitrust e Linkem che ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda di annullamento dell’Articolo del Regolamento approvato dall’Assemblea Capitolina.

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Venendo ora alla decisione del TAR, è stato accolto il ricorso dell’Antitrust in quanto i dinieghi di Roma Capitale sono giunti dopo un iter procedimentale che non avrebbe tenuto conto di tutte le richieste effettuate e delle norme in materia.

Più nel dettaglio, Iliad aveva inviato segnalazione certificata di inizio attività, ma la Direzione Tecnica del Municipio aveva evidenziato la presenza di siti sensibili entro 100 metri dalle infrastrutture. A questo punto, l’operatore aveva richiesto di individuare altri siti all’interno dell’area evidenziata, ma non era stata fornita nessuna alternativa.

Il diniego dell’Amministrazione comunale, sostiene il TAR, si è tradotto nell’impossibilità della localizzazione delle tre infrastrutture richieste dall’operatore, che contrasta sia la disciplina nazionale di settore che il Regolamento stesso.

A tal proposito, è stato ribadito che la Corte costituzionale ha affermato l’autonomia delle Regioni e degli Enti locali nel regolare l’uso del territorio tramite criteri localizzativi, ma questi devono comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale e non devono impedirne ingiustificatamente l’insediamento.

L’applicazione del divieto in questione, che non ha consentito alcuna localizzazione alternativa, ha determinato infatti per Iliad “una inibitoria generalizzata di installazione degli impianti” lesiva anche del livello di concorrenza nel settore, considerando che il nuovo entrante sta costruendo in questi mesi la sua infrastruttura di rete indipendente.

In altri termini, conclude il TAR, l’Amministrazione non si sarebbe dovuta limitare a negare l’installazione, ma avrebbe dovuto individuare dei siti alternativi, soprattutto considerando che le richieste di Iliad riguardavano impianti su infrastrutture già esistenti e funzionanti di altri operatori del settore e che per tutte era stato fornito il parere positivo dell’ARPA.

Per queste ragioni, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso dell’Antitrust e lo ha accolto, condannando Roma Capitale al pagamento delle spese processuali.

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