Telefonia Fissa

AGCOM, multa agli operatori per fatturazione a 28 giorni: i rimborsi devono essere automatici

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TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb hanno ricevuto le nuove sanzioni dell’AGCOM per la questione della fatturazione a 28 giorni, dopo la maximulta dell’Antitrust e le sentenze del CdS. Questa volta, sono stati oggetto della delibera i rimborsi automatici non concessi dagli operatori.

Nel complesso, le sanzioni irrogate ammontano a circa 9 milioni di euro, di cui 3 milioni per TIM, 2,5 milioni per Vodafone, 2 milioni per Wind Tre e 1,5 milioni per Fastweb.

Queste sono state irrogate per inottemperanza alle delibere in cui si diffidavano le aziende a far venire meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture, tramite la posticipazione della fattura di un numero di giorni pari a quelli erosi.

Il criterio utilizzato dall’Autorità con la prima delibera (numero 114/18/CONS) era infatti quello dei giorni erosi, che costituiva il quantum ritenuto più semplice in termini di applicazione per i rimborsi.

Successivamente, erano stati confermati gli oneri restitutori in capo agli operatori, con un termine fissato al 31 Dicembre 2018 che non è stato rispettato.

In tutti i casi, la mancata ottemperanza degli operatori ha coinvolto una platea molto ampia di utenti e ancora adesso la maggior parte dei clienti, sostiene l’AGCOM, non hanno ottenuto il rimborso dei giorni erosi.

Infatti, secondo quanto riportato, le misure di compensazione alternativa (pur ammesse dall’Autorità, se di valore pari o superiore a quello dell’indennizzo) non avrebbero suscitato particolare interesse tra i clienti, dunque molti di questi starebbero ancora attendendo la restituzione dei giorni erosi attraverso lo strumento stabilito dall’AGCOM.

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Anche recentemente, dopo la maximulta dell’Antitrust per condotte anticoncorrenziali nel rientro alla fatturazione mensile, che è costata agli operatori in totale circa 228 milioni di euro, le associazioni dei consumatori avevano iniziato a chiedere i rimborsi automatici per tutti i clienti.

In effetti, sul tema dell’indennizzo automatico si era discusso a lungo, senza alcun riscontro ufficiale, dopo che gli operatori avevano iniziato ad adeguarsi (seppur in ritardo) per restituire i giorni erosi ai clienti impattati, previa loro richiesta.

TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, accanto alle misure di compensazione alternativa ammesse dall’AGCOM, avevano infatti predisposto moduli oppure altre procedure per offrire i rimborsi, che richiedevano un’azione, un contributo attivo da parte del cliente. Tendenzialmente, infatti, l’utente doveva contattare l’operatore con uno dei sistemi ammessi, fornendo tutti i propri dati (anche codici cliente e numero di rete fissa) e attendendo poi la risposta del gestore.

Per gli operatori tale sistema è sempre stato considerato legittimo, ma evidentemente il Consiglio di Stato non era della stessa opinione. Infatti in due recenti sentenze sui ricorsi di Vodafone e Wind Tre, che contestavano la natura sanzionatoria delle delibere dell’AGCOM, il CdS ha evidenziato che l’Autorità ha la potestà di imporre l’obbligo di corrispondere un indennizzo, anche automatico, per far cessare nell’immediato i comportamenti lesivi ai danni degli utenti.

Inoltre, il Consiglio di Stato aveva ritenuto razionale la scelta dell’AGCOM di attivare lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa a favore di tutti gli utenti, tutelandoli di fatto in modo diffuso e automatico, laddove invece la richiesta attiva del rimborso (soprattutto trattandosi di somme non particolarmente elevate, per i singoli clienti) poteva lasciare numerosi clienti senza un giusto rimborso.

Con le nuove delibere 75/20/CONS, 76/20/CONS, 77/20/CONS e 78/20/CONS dell’AGCOM, pubblicate online oggi 25 Marzo 2020, la situazione è dunque ancor meglio delineata.

L’Autorità, citando anche la recente sentenza del CdS, ha adesso confermato il mancato rispetto delle sue precedenti delibere in termini di rimborsi, ma come sempre gli operatori potranno fare ricorso per contestare la sanzione irrogata.

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