Dopo la sentenza sull’appello di Vodafone per il caso della fatturazione a 28 giorni, in cui è stato confermato l’indennizzo automatico ai clienti, il CdS ha anche pubblicato la sentenza sul caso di Wind Tre, che ha avuto chiaramente lo stesso esito.
Anche Wind Tre, come Vodafone, aveva richiesto la riforma della sentenza del TAR che confermava la delibera dell’AGCOM sulla fatturazione a 28 giorni, nel caso specifico la 497/17/CONS.
Tale delibera presentava un’ordinanza di ingiunzione sulla fatturazione a 28 giorni che diffidava la società a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che a partire dal 23 Giugno 2017 non erano stati fruiti dagli utenti dopo il disallineamento. Inoltre, era stata fissata una sanzione amministrativa di 1.160.000 euro.
Come fatto da Vodafone, anche Wind Tre ha richiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva confermato la delibera AGCOM, nata dall’esigenza di eliminare il pregiudizio per l’utenza anche sotto il profilo della trasparenza, sopprimendo la tredicesima mensilità e ritornando a una situazione caratterizzata da una maggiore comparabilità delle offerte.
Per le stesse ragioni richiamate nel caso della sentenza sul ricorso di Vodafone, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Wind Tre confermando l’impianto normativo dell’AGCOM in tema di rimborsi per la fatturazione a 28 giorni. Nello specifico, secondo il CdS, l’Autorità avrebbe scelto di attivare i suoi poteri regolatori proteggendo gli utenti con uno strumento di tutela indennitaria diffusa e automatica, vista la portata delle azioni messe in campo dagli operatori (che coinvolgevano numerosi clienti).
Anche in questa sentenza viene ribadito infatti che l’AGCOM non ha esercitato un vero e proprio potere sanzionatorio, ma ha attivato il rimedio generale posto dalla legge, che trova il suo fondamento nella necessità di assicurare la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
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La sentenza del CdS (numero 01368/2020, pubblicata il 24 Febbraio 2020) si sofferma anche sull’importo della sanzione pecuniaria (argomento già trattato dal TAR), contestato da Wind Tre.
L’operatore ha affermato che l’Autorità ha applicato i criteri di quantificazione della sanzione in modo erroneo, essendo la stessa discriminatoria e sproporzionata. A riguardo, si segnala che il CdS ha ritenuto razionale la scelta dell’AGCOM di un impatto paritario della sanzione nel massimo edittale per tutti gli operatori.
Infatti, restando valido il principio d’adeguatezza che deve guidare il calcolo del quantum della sanzione, è altrettanto vero che la stessa va parametrata anche al pregiudizio arrecato e al tempo in cui questo si è protratto. Visto il danno diffuso per gli utenti, l’AGCOM ha dunque ritenuto di fissare in tutti i casi il massimo edittale, in quanto tutti gli operatori insieme hanno realizzato, con la stessa intensità e durata, l’illecito oggetto di sanzione.
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