Dopo le maximulte dell’Antitrust, la vicenda sulla fatturazione a 28 giorni non si è ancora conclusa. Oggi è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato sull’appello di Vodafone, in cui è stata confermata la legittimità dell’operato dell’AGCOM per i rimborsi.
La sentenza odierna (numero 00879/2020) giunge dopo il ricorso di Vodafone contro l’AGCOM e la relativa delibera 498/17/CONS che presentava un’ordinanza di ingiunzione a Vodafone sulla fatturazione a 28 giorni che diffidava la società a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che a partire dal 23 Giugno 2017 non erano stati fruiti dagli utenti dopo il disallineamento tra la fatturazione quadrisettimanale e quella mensile.
Con una successiva delibera, la numero 114/18/CONS, l’Autorità aveva anche tentato di garantire “un immediato effetto ripristinatorio a beneficio degli utenti, assicurando, al contempo, una soluzione ai rilievi formulati dal Giudice amministrativo con riguardo agli equilibri finanziario-contabili dell’azienda”.
In sostituzione al meccanismo dello storno, quindi, l’AGCOM aveva stabilito di far conseguire il medesimo risultato in tema di rimborsi con l’erogazione gratuita delle prestazioni per un numero di giorni equivalente a quello a cui l’ordine di storno (più complesso e che avrebbe vincolato i consumatori) si sarebbe riferito.
Vodafone aveva all’epoca contestato la natura sanzionatoria della misura stessa stabilita senza previo procedimento e la violazione dell’ordinanza cautelare numero 792/2018 stante l’equivalenza economica pregiudizievole tra la nuova misura e lo storno.
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In giudizio si sono costituiti anche Codacons e l’Associazione CODICI e ha resistito l’AGCOM che ha chiesto il rigetto dell’appello. Nel dettaglio della sentenza, in primis, il Consiglio di Stato ha affermato il potere dell’AGCOM di assumere misure di carattere ripristinatorio a favore degli utenti, siano essere di storno o restituzione dei giorni erosi.
Inoltre, viene sottolineato che l’obbligo restitutorio costituisce solo uno degli effetti del ripristino della fatturazione mensile, e non la mera sanzione dell’illecito. Per questa ragione il principio di legalità ex articolo 23 della Costituzione citato da Vodafone non trova applicazione, in quanto “tale obbligo restitutorio, peraltro più volte differito, è appunto la restitutio in integram di quanto lucrato, mediante un aumento dissimulato degli operatori grazie alla cadenza di fatturazione a 28 giorni”.
Con riferimento agli indennizzi, viene citato l’articolo 2, comma 20, lettera d, della legge 481/1995 che assegna all’Autorità la potestà di imporre all’operatore l’obbligo di corrispondere un indennizzo, che può essere anche automatico, per far cessare comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.
Nello specifico, viene richiamata la giurisprudenza in materia di rimborsi e il CdS ricorda che l’indennità si distingue dal risarcimento perché dipende solo da un fatto di arricchimento a scapito di altri che va eliminato senza alcuna indagine sull’ingiustizia del danno, come accade invece appunto con il risarcimento.
In altri termini, l’indennizzo ha una funzione di corrispettività o di carattere sostitutivo del bene che è stato trasferito. Nel caso in questione, l’erogazione gratuita della prestazione sostituisce la somma di denaro prelevata dagli utenti con la fatturazione a 28 giorni.
Si tratta quindi non di un potere sanzionatorio, ma indennitario in senso lato. Di seguito, una parte della sentenza odierna che si sofferma sulla logica dietro l’indennizzo:
“In conclusione, l’AGCOM non ha esercitato un potere sanzionatorio vero e proprio, ma ha attivato il rimedio generale posto dalla legge sull’ordinamento delle Autorità di regolazione. […] L’indennizzo, quindi e proprio perché in base alla delibera n. 114/2017/CONS non s’atteggia più a mero rimborso, contempera le esigenze di ripristino della fatturazione a cadenza mensile (il termine per il cui adempimento servendo a risolvere i problemi operativi di tal ripristino nei sistemi interni degli operatori di telefonia) con la refusione dei disagi subiti dagli utenti”.
In seguito alle scelte degli operatori definite non rispettose del principio di trasparenza nei riguardi degli utenti e volte a nascondere gli incrementi tariffari, l’AGCOM è quindi intervenuta semplicemente “attivando lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa” a favore di tutti gli utenti, a fronte delle violazioni degli operatori.
La scelta di attivare i poteri regolatori verso gli operatori tutelando gli utenti con lo strumento di tutela indennitaria diffusa e automatica prevista dalla legge trova dunque legittimazione nel caso specifico caratterizzato dall’elevato numero di soggetti coinvolti.
Per il CdS, infine, l’Autorità non si è sostituita alla tutela privata del singolo utente che può richiedere il rimborso, ma ha deciso di “rendere effettiva e ottimizzare tale tutela per offrire loro l’accesso a un indennizzo automatico in virtù di un atto generale di regolazione”, scongiurando la probabile rinuncia di molti utenti ad esperire qualunque azione, giudiziale o stragiudiziale e deflazionare il contenzioso individuale e collettivo relativo a liti di modico valore.
Per tutte queste ragioni, il Consiglio di Stato, sezione VI, ha deciso di respingere l’appello di Vodafone, confermando dunque l’impianto normativo dell’AGCOM in tema di rimborsi per la fatturazione a 28 giorni.
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