Il TAR si è pronunciato su un ricorso di Wind Tre contro l’Antitrust per l’annullamento di due provvedimenti dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette che avevano portato a sanzioni complessive per oltre 4,5 milioni di euro.
Nello specifico, il procedimento dell’AGCM contestava per i servizi mobili commercializzati con il brand 3 Italia l’assenza di informazioni chiare sui costi del traffico di navigazione su rete internet, con riferimento alle espressioni come Unlimited Plus e “naviga senza pensieri alla massima velocità con la rete 4G LTE di 3” che non precisavano l’esistenza di costi extrasoglia.
Per i servizi di rete fissa invece si contestava all’operatore la pratica scorretta che consisteva nell’aver diffuso campagne con espressioni come Wind Home (fino a 1000 Mega 50 Giga Full Speed) volte a enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra per raggiungere le massime performances, senza informare sulle reali caratteristiche e limitazioni.
L’oggetto della contestazione erano gli spot del periodo compreso tra Gennaio e Settembre 2017 dove, con riferimento ad esempio all’offerta in fibra, veniva enfatizzata la velocità ma non erano presenti dettagli sul livello di copertura e sulla necessità di verificare le aree coperte prima dell’attivazione.
L’Antitrust aveva chiesto il parere dell’AGCOM e aveva concluso che l’operatore aveva messo in atto delle pratiche scorrette, omettendo o indicando in maniera poco chiara le informazioni sul traffico extrasoglia mobile e sulla tecnologia dell’offerta di rete fissa.
La sanzione totale è stata pari a 4.250.000 euro per il procedimento in questione, a cui se ne è aggiunta una seconda di 350.000 l’anno dopo, per inottemperanza. Wind Tre ha subito fatto ricorso per l’annullamento di entrambe le sanzioni per violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione. Contestata anche l’entità della sanzione e il rigetto degli impegni presentati da Wind Tre.
Il TAR ha però confermato le sanzioni respingendo il ricorso dell’operatore congiunto nella sua interezza.
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Nelle sue motivazioni, il TAR evidenzia che l’oggetto della decisione dell’Antitrust erano in primo luogo “le informazioni non trasparenti fornite ai consumatori sul traffico extrasoglia e la deficitaria informative in ordine alle offerte commerciali dei servizi di connettività da rete fissa in fibra ottica”.
Secondo l’Antitrust, soprattutto in un settore economico caratterizzato da esigenze degli utenti in rapido mutamento, era necessario che questi potessero beneficiare di un’informativa chiara ed esaustiva su diversi profili, che possa permettere di prendere una decisione commerciale consapevole.
L’AGCM affermava inoltre di non avere riscontrato da parte di Wind “il normale grado di correttezza, competenza e attenzione che ci si poteva ragionevolmente attendere nella condotta in esame”.
Il TAR ha semplicemente reputato infondato il ricorso, considerandone erronei i presupposti e carenti le motivazioni.
Anche la motivazione dell’eccesso di potere è stata ritenuta fallace poiché, ricorda il TAR, la Corte UE ha già affermato la prevalenza di una disciplina di settore (dunque AGCOM invece di Antitrust) solo in caso di contrasto insanabile con quella generale (il Codice del Consumo in Italia), che non rappresenti una semplice difformità o differenza, ma una divergenza insuperabile. Seguendo questa traccia della Corte dell’Unione Europea, dunque, l’attività sanzionatoria dell’Antitrust è stata ritenuta completamente legittima.
Infine, con riferimento al rigetto degli impegni proposti, il Tribunale Amministrativo ha ricordato che l’Autorità può a sua discrezione negare l’accoglimento degli stessi sulla base della gravita e scorrettezza delle pratiche considerate, soprattutto quando l’impatto coinvolge numerosi utenti (e in questo caso si parla di comunicazioni commerciali su vasta scala).
Così, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso e i suoi motivi aggiunti, confermando le sanzioni dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta.
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