Oltre all’ormai noto ricorso di TIM, che è stato respinto, anche Wind Tre aveva fatto ricorso al TAR del Lazio per la questione del modem libero, con particolare riferimento, oltre alla questione dei contratti già in essere, anche alle eccezioni per gli apparati delle linee in Fibra FTTH.
Dopo la discussione nel merito avvenuta lo scorso 23 Ottobre 2019, la sentenza è stata pubblicata il 28 Gennaio 2020 sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.
Wind Tre aveva notificato il suo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 30 Ottobre 2018 e successivamente depositato il 13 Novembre 2018, con il quale impugnava, chiedendone l’annullamento, l’articolo 5 della delibera AGCOM n. 348/18/CONS sul modem libero relativamente ai contratti in essere, ma soprattutto i pareri contrari dell’AGCOM all’applicazione di eccezioni alla libera scelta del modem per Wind Tre per offerte in Fibra FTTH, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della stessa delibera.
L’articolo 5 della delibera è quello che era stato sospeso in via cautelare dal ricorso di TIM e che obbligava le società di rete fissa a proporre ai clienti con contratti in essere che pagano per l’utilizzo obbligatorio del modem, un cambio offerta verso una che ne prevede l’utilizzo gratuito o in alternativa il recesso gratuito dal contratto, annullando eventuali penali previste per il modem, che andrebbe semplicemente restituito.
Wind Tre aveva poi presentato successivamente dei motivi aggiunti per richiedere l’annullamento anche del documento pubblicato da AGCOM il 16 Novembre 2018 denominato “Risposte alle richieste chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS”, il quale chiariva che le disposizioni dell’articolo 5 includevano anche i contratti con vendita del modem.
Per quanto riguarda la questione delle connessioni in Fibra FTTH, poiché l’articolo 3 della delibera consente anche eventuali restrizioni alla libera scelte delle apparecchiature terminali, nelle motivazioni del suo ricorso Wind Tre ha voluto evidenziare di aver comunicato all’Autorità, con istanza del 17 Settembre 2018, che non avrebbe potuto garantire il funzionamento del servizio in Fibra fino a casa senza la contestuale fornitura del modem proprietario.
Per questo motivo Wind Tre aveva richiesto di poter essere autorizzata a commercializzare offerte senza la possibilità di usare un modem scelto dal cliente, limitate alla tecnologia Fibra FTTH. Tuttavia, sia con una nota del Segretario Generale dell’AGCOM che con una successiva delibera del 27 Settembre 2018 del Consiglio dell’Autorità, l’istanza è stata rifiutata ritenendo che non sussistessero “elementi oggettivi di natura tecnica” tali da concedere l’eccezione.
Tutto ciò premesso, Wind Tre ha prodotto 3 motivi per il suo ricorso introduttivo, di cui i primi due incentrati sul rifiuto di poter applicare una restrizione alla libera scelta del modem riguardante le linee in Fibra FTTH (Violazione e falsa applicazione della delibera e eccesso di potere) e il terzo per l’annullamento dell’articolo 5 sui contratti in essere.
Inoltre, per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, Wind Tre sostiene che con i chiarimenti pubblicati a Novembre 2018 AGCOM avrebbe tentato di estendere le disposizioni dell’articolo 5 anche ai contratti di vendita degli apparati, mentre l’operatore ritiene che “si dovrebbe applicare ai soli contratti aventi causa di noleggio dei terminali, e non a quelli aventi causa tipica di vendita”.
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Il TAR del Lazio, a seguito dell’udienza del 23 Ottobre 2019, ha dichiarato i primi due motivi del ricorso come improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Questo poiché, Wind Tre, nella sua memoria di replica, ha riportato come AGCOM si sia resa disponibile ad approfondire il tema delle eventuali limitazioni tecniche.
La sentenza fa poi riferimento ai chiarimenti pubblicati il 2 Luglio 2019 sul sito dell’AGCOM, con cui era stato stabilito che, per le linee in Fibra FTTH, gli operatori erano stati autorizzati ad imporre uno specifico modello di ONT (Optical Network Terminal) che il cliente dovrà necessariamente utilizzare.
L’Autorità aveva però specificato che questa restrizione sarebbe stata ammessa a patto che la ONT non fosse stata integrata con un eventuale modem fornito dall’operatore, privilegiando quindi la soluzione della ONT esterna al modem.
Nel caso di Wind Tre, come già raccontato, l’operatore fornisce attualmente la connettività in FTTH utilizzando un modulo SFP, ossia una sorta di “adattatore” da inserire nell’apposito alloggiamento del modem sprovvisto di una porta ottica, che permette così l’inserimento del cavo in fibra ottica. Il modulo viene fornito gratuitamente da Wind Tre e deve essere necessariamente impiegato il modello che viene indicato.
Poiché il modulo SFP richiede comunque di dover limitare la propria scelta ai soli modem che ne prevedano il relativo slot, sembrava che la soluzione adotta da Wind Tre fosse in contrasto a quanto chiarito da AGCOM.
Tuttavia, nelle memoria difensiva dell’Autorità è contenuto il seguente ulteriore chiarimento sulla soluzione adottata da Wind Tre:
Il modulo SFP (vale a dire l’apparato che fornisce le funzionalità di interlavoro con la rete di WindTre), svolgendo le medesime funzioni della ONT, può essere a questa equiparato. Essendo il modulo SFP pluggable, ossia estraibile dall’apparato in cui viene installato, non lo si reputa integrato con il modem/router. In pratica, nelle offerte in tecnologia FTTH la ricorrente potrà continuare a fornire l’adattatore SFP considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale.”
Dunque, l’AGCOM equipara il modulo SFP ad una ONT esterna, permettendo quindi a Wind Tre di non essere in contrasto agli obblighi previsti dalle precedenti disposizioni. Considerando che quindi l’Autorità ha sostanzialmente riconosciuto quanto contestato da Wind Tre in merito alle connessioni FTTH, anche per questo motivo è stata riconosciuta la carenza d’interesse.
La concessione dell’AGCOM nei confronti di Wind Tre sul modulo SFP per la Fibra FTTH sembra però abbastanza in contrasto con il principio stesso del modem libero, che dovrebbe permettere al cliente di rete fissa, a prescindere dalla tecnologia utilizzata, di usare uno qualsiasi dei modem compatibili presenti sul mercato.
Questa considerazione viene dal fatto che, se con l’impiego di una ONT esterna è possibile collegare un qualsiasi modem tramite la porta Ethernet, standard di connessione ampiamente diffuso, con il modulo SFP è invece necessario restringere di molto il campo della scelta dell’apparato, dato che i modelli dotati di questa speciale porta non sono di certo i più diffusi sul mercato.
L’alternativa per i clienti Wind Tre sarebbe quella di acquistare un cosiddetto Media Converter, ossia un apparato simile alla ONT esterna, ma che in questo caso permette di inserire il modulo SFP per convertire il segnale ottico e usare la connessione al modem tramite il classico cavo Ethernet.
Tuttavia si tratta di una soluzione non riconosciuta ufficialmente che prevede anche configurazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall’operatore, oltre al costo aggiuntivo che il cliente deve sostenere. Anche in questo caso, così come per i modem dotati di slot SFP, il Media Converter non è di certo un oggetto diffuso nei negozi della grande distribuzione.
Ritornando alla sentenza, il TAR ha inoltre rilevato che, a prescindere da quanto appena descritto, i primi due punti del ricorso introduttivo di Wind Tre sono da considerarsi improcedibili poiché, nella sua memoria, l’AGCOM ha riconosciuto come l’operatore congiunti si sia adeguato, seppur in ritardo rispetto ai termini previsti, a quanto previsto dalla delibera sul modem libero, e adesso “consente agli utenti di scegliere liberamente il terminale nella fruizione dei servizi di connettività”.
Il terzo motivo del ricorso Wind Tre sul modem libero, sulla presunta retroattività degli effetti dell’articolo 5 della delibera AGCOM sui contratti in essere, è stato ritenuto infondato dal TAR del Lazio.
Secondo il TAR, infatti, “la norma transitoria non fa riferimento alcuno alla sua possibile retroazione a data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto Regolamento”, per cui la disposizione non impone la revisione delle condizioni contrattuali le cui prestazioni siano già state eseguite. Per questo motivo, la richiesta di Wind Tre va respinta.
Infine, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, sui chiarimenti dell’AGCOM di Novembre 2018 in merito all’applicazione ai contratti in essere, poiché secondo il TAR questi chiarimento “non hanno, né possono avere, portata innovativa dell’ordinamento”.
Dunque, non viene modificato il significato della delibera del modem libero, che impone agli operatori di eliminare eventuali costi dovuti per il modem, anche se questo viene ceduto con una vendita abbinata.
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