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Modem libero: il TAR respinge il ricorso di TIM sui contratti in essere per i già clienti

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Il TAR del Lazio si è espresso sul ricorso di TIM contro l’AGCOM per l’annullamento della Delibera n. 348/18/CONS sul modem libero, rigettando i principali gravami e confermando di fatto le disposizioni sancite dall’Autorità per i contratti in essere.

La Delibera n. 348/18/CONS recante “Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento UE che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali” è stata oggetto di ricorso da parte di TIM, per supposta falsa applicazione della legge e carenza di potere.

La Delibera sanciva il principio del modem libero, ossia la possibilità di non dover per forza utilizzare il modem di un operatore, che non poteva più essere inserito in maniera obbligatoria nei contratti di rete fissa. Inoltre, era stato stabilito che per i contratti in essere con modem a pagamento questo si sarebbe potuto restituire annullando di fatto le rateizzazione.

Nello specifico, i punti oggetto del ricorso di TIM erano tre e di questi il TAR ne ha confermati due; uno è stato invece ritenuto illegittimo e dunque l’AGCOM dovrà modificare la sua delibera di conseguenza.

Nel dettaglio, con il primo motivo di ricorso TIM chiedeva l’annullamento dell’articolo 4, comma 1, lettera C che imponeva di rimuovere eventuali blocchi operatori presenti nel terminale venduto tramite un aggiornamento software tale da permettere ai clienti di usufruire dei prodotti anche per i servizi di accesso ad internet offerti da altri operatori.

Per TIM, queste norme si rivelavano illegittime in quanto il Regolamento UE attribuirebbe all’utente il diritto di scegliere tra il modem del gestore e uno “reperito autonomamente” in fase di sottoscrizione dell’offerta.

Tuttavia, questo primo ricorso è stato immediatamente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che in seguito TIM ha manifestato all’AGCOM la volontà di dare attuazione al comma in questione.

Il secondo motivo di ricorso è quello che ha subito l’accoglimento da parte del TAR. In questo caso, TIM ha chiesto l’annullamento dell’articolo 4, comma 3, lettera B della delibera dell’Autorità che impone di non chiedere oneri aggiuntivi per la mancata restituzione del terminale, qualora i clienti decidano di recedere senza averlo utilizzato “stabilmente”.

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Il ricorso è stato accolto in quanto la disposizione negherebbe altrimenti agli operatori la possibilità di tutelarsi in caso di mancato rispetto dell’obbligo di restituzione del modem ricevuto a titolo gratuito. La norma della delibera finirebbe quindi per imporre all’operatore una condotta che:

“Incide gravemente sull’equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori, in quanto la delibera e la nota interpretativa non solo non precisano un periodo minimo di permanenza nell’abbonamento, ma consentono all’utente di trattenere il terminale fornito gratuitamente da TIM in virtù di una propria scelta, sebbene egli lo avesse originariamente richiesto e accettato a determinate condizioni tecniche e di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale”.

Il terzo gravame di ricorso riguardava invece l’annullamento dell’articolo 5, comma 1, della delibera, che incide sui “contratti in essere”. Si tratta forse del tema più interessante: tale norma prevedeva che entro 120 giorni dalla pubblicazione, limitatamente ai contratti che prevedevano l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso, gli operatori proponessero all’utente la variazione senza oneri dell’offerta in una equivalente che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione.

L’articolo in questione imponeva dunque alle società di proporre ai clienti che pagavano per l’utilizzo obbligatorio del modem un cambio offerta o in alternativa il recesso gratuito dal contratto, annullando chiaramente tutte le eventuali penali connesse.

Dopo una lunga attesa, il TAR ha finalmente deciso di respingere il ricorso su questo punto e dunque confermare l’articolo contenuto nella Delibera dell’AGCOM, che mira a eliminare i costi relativi al terminale come impone la disciplina europea.

Si tratta, sottolinea il TAR, di una misura correttiva necessaria per porre fine alle condotte contrattuali non in linea con la disciplina sopranazionale, nonostante ciò possa significare, come TIM aveva in passato riferito, un forte pregiudizio per gli operatori in tema di mancati introiti.

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