Portabilità fallita e perdita del numero fisso: cliente chiede un indennizzo di 16.000 euro
È indubbio che alcune delle controversie più comuni con gli operatori riguardino la cessazione del numero o casi di mancata portabilità. Evidentemente, perdere un numero “storico” può causare numerosi problemi agli utenti, come nel caso di un privato che ha chiesto a Fatweb la liquidazione di un indennizzo di ben 16.000 euro.
La delibera dell’AGCOM sulla controversia è stata pubblicata ieri e coinvolge un privato, TIM e Fastweb.
L’intestatario di una linea fissa ha contestato la perdita della numerazione storica causata dal mancato espletamento della procedura di portabilità della risorsa numerica in Fastweb. Nello specifico, la portabilità in seguito alla sottoscrizione del contratto Superjet + Modem Incluso a Maggio 2014 non era stata completata e il cliente aveva dovuto richiedere l’attivazione di una nuova linea.
Di fronte all’AGCOM, l’utente ha dunque richiesto la liquidazione dell’importo di 16.000 euro a ristoro della perdita della numerazione. Ovviamente, la richiesta era ben lontana da quanto fissato dai Regolamenti del settore.
Nel dettaglio della vicenda, Fastweb si è difesa provando di aver avviato tutte le operazioni necessarie all’attivazione dei servizi, inviando richiesta di portabilità a TIM, che è stata bocciata con causale “Directory Number non attivo” in data 16 Giugno 2014. Secondo quanto dichiarato dall’operatore, TIM aveva cessato la risorsa e la perdita dell’utenza andrebbe imputata direttamente all’operatore ex monopolista.
Di contro, secondo le memorie difensive di TIM, Fastweb avrebbe erroneamente dato seguito a quanto riepilogato dall’interno della proposta contrattuale sottoscritta dall’istante, che richiedeva il recesso della componente ADSL e la portabilità per la linea. Quindi, Fastweb arebbe inserito a sistema una richiesta diversa, consistente nell’attivazione ULL senza richiesta di “NPG pura”.
Alla fine, l’AGCOM ha rilevato in prima battuta che la distanza tra il disservizio e l’avvio dell’iter procedurale (oltre 4 anni) potrebbe suggerire una carenza di interesse da parte dell’utente e secondariamente che la responsabilità è da imputare a entrambe le società: Fastweb per l’errore di inserimento, TIM per aver proceduto alla cessazione standard in veste di operatore donating.
Per questa ragione, l’AGCOM ha stabilito la liquidazione di un indennizzo nella misura massima prevista, trattandosi di un utilizzo della linea ultradecennale, secondo la disposizione dell’articolo 10 del Regolamento sugli indennizzi. Tale valore, però, è ben inferiore ai 16.000 euro richiesti dall’utente.
TIM e Fastweb dovranno infatti corrispondere a titolo di indennizzo un totale di 1500 euro da ripartire in parti uguali (750 euro ciascun operatore) come indennizzo per la perdita della linea storica.
In questi casi, infatti, secondo l’articolo 10 del Regolamento sugli Indennizzi aggiornato con la Delibera 347/18/CONS, al cliente che ha perso la numerazione spetta un indennizzo da parte dell’operatore responsabile pari a 100 euro per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di 1500 euro.
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