In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, l’AGCOM ha avviato il procedimento per la rideterminazione dell’asimmetria tariffaria di H3G per il 2013 nel campo della terminazione di chiamata, dopo l’annullamento della delibera 259/14/CONS.
La vicenda risale quindi a diversi anni fa, quando il mercato italiano di telefonia mobile era presidiato da TIM, Vodafone, Wind e H3G (3 Italia), ben prima della fusione tra questi ultimi.
La terminazione di chiamata, si ricorda, è il servizio mediante il quale avviene l’inoltro delle chiamate provenienti dalla rete di un altro operatore: in un mercato in concorrenza con più attori, infatti, per permettere a ogni cliente di contattare qualsiasi altro utente, anche di operatori diversi, è necessario un sistema di inoltro di questo tipo.
Nello specifico, il servizio è fornito a pagamento dall’operatore della rete chiamata all’operatore della rete chiamante, che ne sostiene il relativo costo.
In questo servizio ogni operatore è monopolista poiché, se fosse lasciato libero di stabilire le tariffe di terminazione, portebbe fortemente condizionare il mercato di telefonia. Per questa ragione, l’Autorità di settore, l’AGCOM, individua gli operatori e stabilisce le tariffe.
In occasione dell’arrivo del nuovo entrato nel mercato, H3G, l’AGCOM aveva deciso di differenziare le tariffe di terminazione, assoggettando gli operatori “storici”, vale a dire TIM, Vodafone e Wind, alle stesse tariffe, destinate a una progressiva riduzione tramite il meccanismo di glide path. Al contrario, H3G disponeva di una tariffa di terminazione asimmetrica, superiore a quella imposta agli operatori storici, per compensare lo svantaggio iniziale in termini di copertura di rete.
Nel Luglio del 2013 l’AGCOM aveva adottato la delibera 621/11/CONS con cui anticipava la data di raggiungimento della simmetria tra gli operatori al 1° Luglio 2013. H3G aveva immediatamente fatto ricorso, contestando l’anticipata conclusione nonostante il permanere della diseguaglianza sul fronte delle frequenze e dunque della copertura. Da queste rideterminazioni dell’AGCOM limitatamente al caso del nuovo entrante, erano scaturiti ricorsi su ricorsi, anche da parte di Wind (all’epoca totalmente indipendente da H3G) e di TIM.
Con riferimento a una prima sentenza del 14 Febbraio 2014, numero 725, il Consiglio di Stato aveva ritenuto fondato l’appello di H3G in merito alla delibera dell’Autorità che era stata accusata di aver stravolto il senso delle osservazioni giunte direttamente dalla Commissione Europea: l’AGCOM aveva infatti anticipato il raggiungimento della simmetria tariffaria, annullando dunque il vantaggio di H3G, senza però effettuare rilievi o indagini sul problema della copertura, dato che H3G poteva contare solo sull’11,64% del totale della copertura sul territorio nazionale.
In ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato sull’appello di H3G, dunque, l’AGCOM aveva pubblicato la delibera 259/14/CONS, che modificava la tabella dei prezzi al minuto per la fornitura del servizio di terminazione.
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Con la Delibera AGCOM pubblicata oggi e datata 27 Novembre 2019, l’Autorità avvia invece il procedimento volto ad ottemperare a una sentenza del Consiglio di Stato dell’11 Aprile 2019, numero 3722, che ha annullato proprio la delibera numero 259/14/CONS sopra citata, nata anch’essa in ottemperanza della precedente sentenza del CdS sull’appello di Tre e che rideterminava l’asimmetria tariffaria di H3G per la terminazione di chiamata per il periodo 2012/2013.
Secondo quanto stabilito nella sentenza dell’anno scorso, infatti, l’AGCOM avrebbe dovuto coinvolgere la Commissione Europea nel processo di approvazione della delibera numero 259/14/CONS che modificava le regole per i servizi di terminazione di chiamata nonostante restasse in campo un attore particolarmente svantaggiato rispetto agli operatori storici dell’epoca. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che l’Autorità sia tenuta a riadottare il provvedimento impugnato, coinvolgendo questa volta la Commissione come previsto dalle norme.
Dunque, riassumendo la complessa tematica, la delibera numero 621/11/CONS con cui si anticipava il raggiungimento della simmetria tariffaria (a danno di H3G) era stata sostituita dalla delibera 259/14/CONS dopo sentenza del CdS; anche in questo secondo caso, però, i valori stabiliti sono stati contestati, in quanto l’Autorità non ha coinvolto la Commissione Europea. Dunque, anche la seconda delibera è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2019.
Prima di notificare il provvedimento alla Commissione Europea, però, l’AGCOM ha deliberato l’apertura di una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni, con riferimento per l’appunto esclusivamente alla rideterminazione della tariffa di H3G per l’anno 2013.
Il responsabile del procedimento istruttorio volto a ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato sarà l’ingegnere Luciano Landi, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
Tornando ai giorni nostri, si evidenzia che il prezzo per il servizio di terminazione degli operatori è pari a 0,76 centesimi di euro al minuto dal 1° Gennaio 2020, mentre l’anno prossimo, dal 1° Gennaio 2021°, il costo sarà di 0,67 centesimi di euro al minuto per ogni comunicazione andata a buon fine, senza distinzioni per fasce orarie o giornaliere.
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