Negli scorsi giorni, il Corecom Sicilia si è trovato a deliberare su diverse istanze di clienti Vodafone che hanno richiesto l’indennizzo per mancata risposta ai reclami in relazione alla riduzione del credito residuo per il concorso Porta i Tuoi Amici in Vodafone.
Il concorso in questione elargiva un bonus in traffico telefonico, chiamato bonus ricarica, del valore di 20 euro ai clienti che “presentavano” degli amici a Vodafone, invitandoli a effettuare una richiesta di portabilità del numero con attivazione di un’offerta tariffaria base ricaricabile con costo maggiore di 10 euro.
Una volta eseguita la portabilità, il cliente doveva attendere gli SMS di comunicazione di avvenuta attivazione valida del presentato.
In seguito ad alcune irregolarità riscontrate nella partecipazione di alcuni clienti Vodafone all’iniziativa Porta i tuoi Amici, l’operatore aveva però iniziato ad addebitare l’importo del premio ricevuto sul credito residuo, inviando un SMS che rimandava alla pagina ufficiale dell’iniziativa.
La vicenda si era conclusa con la chiusura anticipata della promozione il 18 Dicembre 2017 e con una lunga serie di annullamenti dei bonus ricevuti da alcuni clienti che secondo Vodafone non avevano rispettato il regolamento ufficiale e, nello specifico, l’articolo 5 sulle modalità di adesione.
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I casi esaminati in questi giorni al Corecom Sicilia, si sottolinea, si concentrano sulla mancata risposta ai reclami da parte di Vodafone e non specificatamente sull’azzeramento dei bonus.
Gli istanti hanno infatti richiesto un indennizzo per mancata risposta al reclamo, dopo le richieste fatte negli ultimi giorni di Dicembre 2017. Nello specifico, sono state avanzate richieste di un indennizzo di 300 euro, ovvero il massimale previsto in caso di mancata risposta dell’operatore, con in più il rimborso delle spese legali.
Le richieste di informazioni dei clienti che si sono rivolti al Corecom Sicilia sono state effettuate tramite PEC e contenevano anche la richiesta del riaccredito.
In tutti i casi presentati, però, Vodafone Italia si è difesa affermando di aver inviato ai clienti un SMS che avvertiva sull’avvenuta decurtazione e una mail di risposta che legittimava l’azzeramento del bonus a causa di alcune irregolarità nella partecipazione del concorso, rimandando al regolamento completo.
Per questa ragione, Vodafone ha respinto ogni richiesta di indennizzo, avendo soddisfatto la richiesta di informazioni degli istanti entro il termine di 45 giorni. Come si legge nelle delibere, gli istanti hanno lamentato comunque la genericità delle informazioni fornite, che non avrebbero permesso di comprendere agevolmente i motivi della decisione di Vodafone, caso per caso.
Nonostante ciò, il Corecom ha deciso di rigettare tutte le richieste di indennizzo, in quanto Vodafone avrebbe risposto puntualmente alle richieste pervenute utilizzando un mezzo non contemplato dalla carta dei servizi.
Leggendo infatti l’informativa di Vodafone, l’operatore rosso indicava al cliente che volesse richiedere supporto di rivolgersi al Servizio Clienti 190 o a presentare un reclamo formale alla Casella Postale 190 – 10015 Ivrea, tramite il sito internet dell’operatore nell’area “Contattaci” o ancora tramite Social, ovvero Facebook e Twitter.
La carta dei servizi, invece, non specifica come l’operatore debba rispondere all’invio di informazioni: per questa ragione, la risposta a una PEC (non contemplata come metodo di richiesta informazioni) tramite SMS e mail è stata ritenuta sufficiente per assicurare l’ottemperanza dell’operatore entro i 45 giorni.
Infine, sul tema della risposta generica di Vodafone, il Corecom Sicilia ha sottolineato che quelle inviate tramite PEC erano richieste di informazioni e non veri e propri reclami, dunque la risposta che rimanda alle condizioni generali del regolamento del concorso è stata ritenuta sufficiente.
In questo caso, però, il Corecom ha sottolineato che i clienti sono liberi di attivare un altro tentativo di conciliazione sull’argomento.
Per tutte queste ragioni, le istanze contro Vodafone sono state rigettate in quanto, relativamente alla richiesta di informazioni, l’operatore ha fornito una risposta sufficiente, rispettando gli obblighi previsti.
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