Recentemente, il Giurì della pubblicità ha ritenuto uno spot di Iliad non conforme al Codice. Il quarto operatore, nella sua difesa, aveva inoltrato un’istanza riconvenzionale su uno spot del brand Tre per l’iPhone 11 ad Anticipo Zero. l’IAP ha deciso che anche questa comunicazione commerciale è in contrasto con l’articolo 2 del Codice.
Nella sua istanza riconvenzionale, dopo l’accusa da parte di Wind Tre di aver leso gli articoli 1, 2, 10 e 14 del Codice di autodisciplina, Iliad aveva sottoposto al Giurì la pubblicità del brand 3 per l’iPhone 11 ad anticipo zero, che rappresenterebbe la promessa di poter acquistare lo smartphone senza anticipo e senza limitazioni.
Secondo Iliad, le informazioni esposte erano però fuorvianti, in quanto le condizioni che prevedevano l’anticipo zero erano limitate a casi e requisiti ben specifici. Per questa ragione, lo spot si sarebbe posto in contrasto con il divieto di inganno pubblicitario sancito dall’articolo 2.
Di seguito, tutte le condizioni per ottenere il dispositivo con anticipo zero, contestate da Iliad:
Il comitato dell’IAP, nell’accertare la violazione degli articoli 2 e 14 da parte di Iliad, aveva annunciato che si sarebbe pronunciato in seguito sull’istanza riconvenzionale e adesso, con la pronuncia 62bis/2019, la pubblicità del brand Tre è stata ritenuta contraria all’Articolo 2.
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Nello specifico, i claim contestati sono “Scegli Tre. Il nuovo iPhone 11 è tuo con anticipo zero” e “Con Tre hai il nuovo iPhone 11 con anticipo zero”. Di seguito, il dispositivo del Giurì della Pubblicità:
“Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina, limitatamente alla mancata indicazione del modello escluso ed in questi limiti ne ordina la cessazione”.
Sebbene non sia ancora presente il documento completo della pronuncia numero 62/bis contro Wind Tre, l’articolo leso è il numero 2 sulla comunicazione commerciale ingannevole. Secondo tale articolo, la comunicazione commerciale deve sempre evitare dichiarazioni o rappresentazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, soprattutto con riferimento alle caratteristiche del prodotto, al prezzo e alle sue condizioni di vendita.
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