Telefonia: cliente perde 900 euro di credito telefonico per richiesta di trasferimento in ritardo

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Il Corecom Marche ha recentemente deliberato in merito a una curiosa controversia tra un cliente privato e l’operatore Wind Tre per la mancata restituzione di un credito telefonico residuo ammontante a oltre 900 euro.

Il caso risale a qualche anno fa: nel mese di Ottobre 2015, l’intestatario di una linea mobile con 3 Italia aveva deciso di cambiare operatore passando a Vodafone.

Solo un anno dopo, il 4 Settembre 2016, il cliente ha inviato a 3 (all’epoca H3G) una richiesta di rimborso del credito telefonico, seguita da un reclamo telefonico al servizio clienti, che confermava l’importo di 938,67 euro. In udienza di conciliazione, però, l’azienda ha comunicato che non risulta alcun credito da restituire.

Per questa ragione, l’ex cliente ha richiesto rimborso per i 938,67 euro di credito telefonico, oltre a un indennizzo di 300 euro per mancata risposta alla richiesta di rimborso (pari a un euro al giorno) e di euro 200 per le spese sostenute. Ma il Corecom ha rigettato tutte le richieste.

Secondo quanto riportato, infatti, l’operatore Wind Tre non ha riscontrato nessun credito residuo trasferibile, in quanto la somma rivendicata dal cliente non sarebbe stata acclarata in nessuna sede, e dunque non è stata data prova della sua esistenza.

Infatti, si evidenzia che il consumatore aveva rivendicato il suo credito telefonico residuo circa un anno dopo la disattivazione dell’utenza, senza fornire documentazione probatoria in grado di accertare quanto spettante dopo il passaggio da 3 a Vodafone.

Così facendo, non era più possibile fornire una prova sull’origine di un quantitativo di credito residuo così elevato e inusuale per una linea mobile, presumibilmente ottenuto tramite credito omaggio, autoricarica, oppure bonus e promozioni.

Infatti, come ricorda il Corecom, la richiesta tardiva (dopo circa un anno dalla portabilità) comporta l’impossibilità per il gestore di ricostruire l’eventuale somma residua in quanto l’obbligo di conservare il tabulato del traffico è stabilito solo per un periodo non superiore a 6 mesi, secondo i limiti imposti dall’articolo 123, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 196/2003.

In conclusione, l’assenza di prove certe sulla data di estrazione del credito residuo (causate dal ritardo nella richiesta) potrebbe anche far ritenere che lo stesso sia stato nel frattempo fruito con traffico o per servizi a sovrapprezzo, rendendo impossibile un calcolo certo dell’ammontare spettante.

Per questa ragione, la richiesta di rimborso di oltre 900 euro di credito telefonico non è stata accolta, in quanto il cosiddetto “quantum debeatur” non è accertabile e, dunque, potrebbe non essere mai esistito.

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