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Rete Iliad: accolto ricorso contro il comune di Civitavecchia che imponeva polizza da 12mln di euro

Non si ferma l’ambizione di Iliad di costruire la sua rete proprietaria in Italia, in linea con il piano strategico Odissea 2024. Dopo il parere contrario da parte del comune di Civitavecchia per l’installazione di un ripetitore, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell’operatore francese.

Il ricorso di Iliad si è basato su una nota del Settembre del 2018 con cui lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Civitavecchia aveva comunicato all’operatore il divieto di prosecuzione della sua attività di installazione di una nuova stazione radio base.

Il comune laziale aveva basato la sua scelta sul parere del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali e sul Regolamento comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione approvato nel 2010.

Iliad ha fatto notare di avere presentato una SCIA al Comune e all’ARPA di riferimento, congiuntamente alla proprietaria dell’infrastruttura, la società Galata.

L’intervento consisteva nell’installazione di tre antenne e tre parabole. In prima battuta, l’ARPA aveva espresso un parere favorevole, ma il Comune aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione dell’autotutela, che secondo Iliad non sarebbero conformi alle evidenze presentate.

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Per questa ragione, l’operatore aveva ritenuto illegittimo il provvedimento, per erronea applicazione del regolamento comunale in tema di errata collocazione dell’impianto, e per la pretesa della presentazione di una polizza di assicurazione per un massimale di 12 milioni di euro contro danni alle persone o alle cose derivanti dai lavori di Iliad.

Il TAR ha ritenuto il ricorso di Iliad fondato, in quanto l’intervento in questione era finalizzato all’installazione di una nuova stazione radio da posizionarsi sulla struttura porta antenne dell’azienda Galata, previo adeguamento della stessa.

L’intervento del Comune, basato sul regolamento sopra citato, ha invece considerato l’impianto già esistente; in caso di costruzione di un nuovo impianto, invece, non erano presenti preclusioni assolute in merito alla sua collocazione.

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Il diniego basato esclusivamente sulla collocazione della stazione radio base risulta dunque infondato secondo il TAR del Lazio, che sottolinea anche “l’intrinseca irragionevolezza” della seguente disposizione regolamentare del Comune:

“Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita assicurazione RC contro danni alle persone e alle cose con un massimale di almeno 12.000.000,00 euro per una durata fino a 5 anni successivi alla disattivazione da consegnarsi in copia al Comune alla presentazione della richiesta di autorizzazione”.

Per il TAR, tale disposizione subordina la concessione all’assolvimento di un onere diverso e aggiuntivo rispetto a quelli individuati dal legislatore, ponendosi in contrasto con l’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo numero 259 del 2003, che vieta a Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Province e Comuni di imporre oneri e canoni (che non siano stati stabiliti per legge) agli operatori.

Nell’accogliere il ricorso, dunque, il TAR ha stabilito con sentenza del 22 Agosto 2019 che vadano annullati il divieto di prosecuzione dell’attività e l’obbligo di rimuovere gli eventuali “effetti dannosi dell’attività”. Il Comune di Civitavecchia dovrà inoltre rifondere a Iliad le spese di giudizio pari a 1500 euro.

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