Negli scorsi giorni, l’AGCOM ha pubblicato una singolare controversia tra un soggetto privato e Vodafone Italia. La prima istanza del cliente in questione era stata accolta dall’Autorità per la cessazione del contratto; il cliente aveva così ottenuto un giusto indennizzo per la sua linea ingiustamente cessata, senza rendersi conto che la sentenza dell’AGCOM non prevedeva anche la riattivazione dell’utenza.
La prima istanza era stata presentata nel Maggio del 2016. L’utente aveva firmato un contratto di rete fissa con Vodafone nel Gennaio del 2014, ma aveva riscontrato disservizi e malfunzionamenti sin dai primi tempi. Nell’Aprile del 2015, dopo un lungo periodo di morosità, Vodafone decideva di interrompere il servizio dell’utente che non aveva pagato le fatture.
L’Autorità aveva accolto la prima istanza dell’utente, riconoscendo un indennizzo per i giorni effettivamente non goduti a causa dei disservizi di Vodafone. Tuttavia, l’utente si è nuovamente presentato di fronte all’Autorità per richiedere questa volta il ripristino dei servizi, domandando un indennizzo dal 13 Luglio 2016 alla data di definizione della controversia e un rimborso di 100 euro per ogni anno di utilizzo della numerazione.
Vodafone ha sottolineato, nelle sue memorie, che nell’istanza accolta dall’AGCOM a favore del cliente quest’ultimo non aveva mai mostrato interesse per la riattivazione della sua linea; al contrario, dopo il mese di Giugno 2015 l’utente non ha effettuato alcuna segnalazione relativamente alla cessazione del numero e non ne ha mai chiesto la riattivazione.
L’Autorità ha ritenuto impossibile accogliere anche questa seconda istanza, poiché l‘indennizzo richiesto è stato già fornito per la cessazione dell’utenza. Inoltre, non risulta fondata l’aspettativa dell’utente sulla validità del contratto.
Come noto, la cessazione amministrativa dell’utenza presuppone infatti la risoluzione del contratto: Vodafone ha cessato l’utenza e il cliente ha ricevuto un apposito indennizzo poiché le modalità arbitrarie operate non erano state considerate legittime, alla luce dei disservizi subiti. Ma l’intera delibera precedente, che aveva dato ragione all’utente, mai stabiliva di riattivare la linea in questione.
In altri termini, l’indennizzo precedentemente sancito per il cliente rappresentava già di per sé il giusto risarcimento per la cessazione della linea.
L’Autorità ha inoltre fatto notare che, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso fino all’avvio della procedura di conciliazione (23 Marzo 2018), sembrerebbe che l’utente non fosse interessato al recupero della numerazione, quanto più probabilmente alla dilazione dei tempi della procedura per incrementare i potenziali indennizzi riconoscibili.
L’Autorità ha dunque respinto definitivamente l’istanza del cliente in questione, che richiedeva dunque un secondo indennizzo la cui legittimazione restava profondamente legata alla precedente controversia.
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