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Antitrust sull’obsolescenza programmata: il ddl 615 può davvero contrastare il fenomeno in Italia?

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L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha recente espresso, per mezzo del Presidente Rustichelli, la sua opinione sul Disegno di legge numero 615 che mira a contrastare il fenomeno dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo.

Per Roberto Rustichelli, quella dell’obsolescenza programmata è una grave problematica nell’odierna economia industriale, che va contrastata con le misure adatte. In tal senso, l’iniziativa del Governo per il decreto sopra citato mira a garantire anche un rilievo penale a delle condotte che si rivelano spesso lesive su più livelli.

Oltre al danno per i consumatori privati, infatti, l’AGCM sottolinea le conseguenze negative del fenomeno per la sostenibilità ambientale e per la spesa pubblica, dato che molti beni di consumo soggetti ad obsolescenza vengono acquistati anche dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’obsolescenza programmata è uno dei fenomeni alla base del consumismo, che mira a incrementare il tasso di aggioramento e riacquisto di prodotti con degli artifici volti a limitare la durata della vita degli stessi. Presumibilmente il fenomeno potrà accelerare con l’avvento del 5G e con l’evolversi dei prodotti hi-tech di consumo.

L’Antitrust ricorda che, nonostante sia molto sentita l’esigenza di una disciplina apposita, i comportamenti delle imprese volti a favorire l’obsolescenza programmata dei beni di consumo costituiscono già pratica commerciale scorretta, ai sensi dell’articolo 20 e seguenti del Codice del consumo.

E’ proprio sulla base di questi articoli del Codice che l’Autorità ha sanzionato nel 2018 Apple e Samsung con multe di, rispettivamente, 10 e 5 milioni di euro, per aver favorito l’obsolescenza programmata tramite aggiornamenti software.

La figura dell’AGCM riveste già, dunque, funzione di public enforcer per proteggere i diritti dei consumatori; in questo contesto, rafforzare il contrasto nei cofronti di tali strategie commerciali scorrette tramite una nuova disciplina con un divieto espresso trova pieno supporto da parte dell’Antitrust.

Il punto alla base della nuova disciplina proposta con il ddl n. 615 è l’introduzione del divieto per i produttori di “mettere in atto tecniche che possano portare all’obsolescenza programmata di beni di consumo”, rafforzando inoltre gli obblighi informativi gravanti sugli stessi. Lo scopo è quello di ridurre l’asimmetria informativa tra i consumatori e i produttori, con obblighi di comunicazione riguardo la vita presumibile del prodotto e la durata garantita.

Inoltre, il disegno di legge contiene un articolo che mira ad estendere la garanzia legale di conformità a 4 anni per i beni di piccole dimensioni e 8 anni per quelli di grandi dimensioni. Per quanto concerne questo aspetto specifico, l’AGCM fa però notare che tale proposta non sembra tener conto dell’estrema varietà dei prodotti e del loro diverso tasso di utilizzo. Inoltre, tale estensione rischierebbe di far gravare gli oneri collegati sul venditore al dettaglio, piuttosto che sul produttore.

Per finire, l’Antitrust espone alcuni dubbi sulla norma penale contenuta nel disegno di legge, poiché non sarebbe chiaro il soggetto a cui la stessa si riferisce. Inoltre, lo spettro di comportamenti punibili non si esaurisce solo con l’obsolescenza programmata e rischia di generare dubbi in capo ai produttori.

Di seguito, l’articolo 9 del disegno di legge in questione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa di 300.000 al produttore o al distributore:

“se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata; sulla natura, sulla specie, sulla provenienza; sulle qualità essenziali, sulla composizione o sul contenuto dei beni di consumo; sulla quantità di beni di consumo consegnata o sulla consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita; sull’idoneità all’uso, sui rischi inerenti all’uso, sui controlli effettuali, sui manuali d’uso o sulle precauzioni da prendere; sulla durata di vita del bene di consumo intenzionalmente ridotta.

Per l’Antitrust i comportamenti indicati (eccezione fatta, chiaramente, per quello sull’obsolescenza programmata) riguardano condotte che vengono già sanzionate come illeciti consumeristici e che non presentano un collegamento con il fenomeno oggetto del disegno di legge. Il rischio dell’applicazione di tale articolo nella sua interezza è che vengano a sovrapporsi due disciplina diverse, generando una grave incertezza giuridica.

Al netto di queste osservazioni, delle quali l’Autorità auspica l’applicazione, anche secondo l’Antitrust l’iniziativa legislativa può seriamente rafforzare i diritti dei consumatori e gli obblighi di trasparenza e correttezza dei produttori.

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