Il TAR ha valutato due ricorsi di TIM e Tiscali su due provvedimenti dell’Antitrust, che aveva irrogato sanzioni per le violazioni degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. Le due aziende avrebbero infatti messo in atto, tra il 2008 e il 2009, dei meccanismi idonei a rappresentare un ostacolo contrattuale ai clienti che volessero recedere dal contratto o rivolgersi ad altro operatore.
Nello specifico, TIM e Tiscali avrebbero sospeso il servizio di telefonia e internet con notevole anticipo rispetto al passaggio ad altro operatore, oppure non avrebbero liberato la linea ADSL dopo la richiesta di passaggio. Sarebbe anche mancato un intervento puntuale per risolvere alcuni disservizi verificatisi al momento del passaggio e in alcuni casi sarebbero stati fatturati dei servizi ormai cessati agli ex clienti.
Le condotte, simili tra i due operatori, hanno portato a una multa di 320.000 euro a TIM e di 50.000 a Tiscali.
I due operatori hanno segnalato la presunta incompetenza dell’AGCM, che avrebbe dovuto cedere il passo all’AGCOM, secondo il principio del ne bis in idem che in una recente sentenza ha pemesso a TIM di vedere annullata la sua pesante sanzione.
Inoltre, l’Antitrust, in fase di istruttoria, non avrebbe provato l’esistenza di alcuna pratica commerciale scorretta e avrebbe dunque richiesto una condotta definita inesigibile. Inoltre, per Tiscali la sanzione è stata considerata sproporzionata rispetto alla gravità della violazione.
In questo caso, però, il principio del ne bis in idem non ha convinto il TAR e la competenza dell’AGCM è stata confermata. Per gli operatori, l’incompetenza dell’AGCM poggerebbe sull’assunto che dovrebbe essere l’Autorità di settore, ossia l’AGCOM, a valutare tali possibili violazioni.
Nel caso specifico, invece, l’Antitrust ha richiamato il Codice del Consumo e il dovere di diligenza professionale, che non sarebbe stato rispetto da TIM e Tiscali, con le loro azioni coercitive, spingendo di fatto molti clienti ad assumere decisioni diverse da quelle che avrebbero preso qualora avessero potuto disporre di una maggiore libertà di scelta.
In altri termini, l’oggetto di contestazione è in questi due casi la condotta ostruzionistica e poco collaborativa dei due operatori, lesiva dell’articolo 24 del Codice del consumo, che descrive la pratica aggressive. E tali violazioni ricadono senza dubbio all’interno del perimetro di competenza dell’Antitrust.
Per quanto concerne invece la gravità della violazione e della collegata sanzione a Tiscali, la condotta dell’operatore avrebbe impattato significativamente su molti clienti per una durata di circa un anno, tra il 2008 e il 2009. Per questa ragione, la sanzione è risultata coerente con la violazione, anche considerando la lunga esperienza e la struttura organizzativa che possedeva l’operatore alla data della sanzione.
Per tutte queste ragioni, il TAR del Lazio ha definitivamente respinto il ricorso di TIM e di Tiscali, condannando le due ricorrenti a a rinfondere all’AGCM le spese di giudizio.
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