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Rafforzato lo scudo intorno al 5G in Italia con le nuove norme del CdM sul Golden Power

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 11 Luglio 2019 per deliberare una serie di provvedimenti su tematiche diverse. I lavori dell’assise hanno portato all’approvazione di alcune modifiche al decreto legge n.21 del 15 Marzo 2012, convertito dalla legge n.56 dell’11 Maggio 2012.

Il decreto in questione pone in essere le misure mediante le quali lo Stato può intervenire per esercitare i poteri speciali nelle attività e negli assets considerati strategici per l’interesse nazionale.

Come si legge in una nota governativa, giovedì 11 Luglio il Consiglio ha introdotto alcune modifiche “alla disciplina sostanziale e procedurale in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”.

Tra gli ambiti colpiti dal decreto legge n.64 dell’11 Luglio 2019 c’è il 5G, materia che era confluita nella disciplina “Golden Power” sui poteri speciali già alla fine di Marzo 2019. Con un altro decreto legge, seguendo le medesime modalità, era stato introdotto al testo normativo l’articolo 1-bis.

5G

Secondo le nuove disposizioni inserite negli ultimi mesi dal governo “la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi”, nonché “l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica” relativi al 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione Europea (che non abbiano stabilito cioè residenza, dimora abituale, sede legale o amministrativa, o centro di attività principale in uno degli Stati UE), sono soggette a notifica.

La notifica è volta all’eventuale esercizio del potere di veto o all’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte del governo. Inseriti proprio giovedì 11 Luglio 2019, i nuovi commi 2-bis e 3-bis all’interno dell’articolo 1-bis definiscono meglio il regime di notifica per i contratti di fornitura per i servizi 5G.

Innanzitutto l’impresa notificante deve fornire un’informativa complessiva dei contratti o degli accordi che hanno terminato di essere efficaci prima del 26 Marzo, cioè prima dell’entrata in vigore delle nuove norme del golden power sul 5G.

Il comma 3-bis definisce le modalità e i termini: la notifica deve giungere dall’acquirente dei beni o dei servizi al Presidente del Consiglio entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo e dotato di una informativa completa che possa permettere di valutare l’esercizio di eventuali poteri.

Questi ultimi dovranno essere comunicati entro i successivi 45 giorni, a meno che non ci sia bisogno di ulteriori informazioni. Il termine dei 45 giorni può essere prorogato in casi di particolare complessità.

Quanto ai poteri esercitabili, essi possono consistere in specifiche prescrizioni o condizioni sufficienti ad assicurare gli interessi e la sicurezza nazionale. La violazione degli obblighi di notifica può dar luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione in questione, e comunque non inferiore all’ 1% del medesimo valore.

Le altre modifiche al decreto legge che coinvolgono il settore delle comunicazioni (insieme a quelli dell’energia e dei trasporti), hanno esteso i termini della comunicazione dell’esercizio dei poteri speciali da parte del governo previsti all’articolo 2.

Si tratta delle misure adottate contro delibere, atti e operazioni che modificano ad esempio la titolarità del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, il trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, ecc.

Una disposizione specifica (comma 5, articolo 2) è riservata alla fattispecie dell’assunzione del controllo di società che detengono gli attivi individuati come strategici per la sicurezza nazionale effettuata da parte di un soggetto esterno all’Unione Europea.

È evidente che proprio nei confronti di quest’ultima tipologia di persone fisiche e giuridiche siano rivolte le nuove disposizioni approvate dall’esecutivo. Ed è altrettanto noto l’interesse nel salvaguardare la sicurezza delle reti 5G in un momento in cui ci si aspetta che la minaccia possa giungere dall’esterno dei confini europei.

Per finire, con lo scopo di agevolare l’esercizio delle funzioni del decreto esaminato, è stato stabilito che AGCOM, AGCM, CONSOB, ARERA e altre entità collaborino tra loro mediante un rapido scambio di informazioni, senza poter opporre al Gruppo di coordinamento il loro segreto d’ufficio.

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