Telefonia: tutti i dettagli sul disegno di legge per vietare le rimodulazioni nei primi sei mesi
Nelle giornate di oggi, 4 Luglio 2019 e ieri, 3 Luglio 2019, si sono tenute al Senato delle audizioni con TIM, Vodafone, Iliad, Wind Tre e Fastweb per discutere sul disegno di legge N. 1105 che mira a modificare il decreto legge del 31 Gennaio 2017 per una maggiore trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori.
Il disegno di legge in questione mira dunque a rendere più agevole la comprensione delle offerte tariffarie degli operatori, sulla base dell’assunto che spesso le stesse non contengono tutte le informazioni necessarie a fornire all’utente la possibilità di scegliere la tariffa in funzione dei servizi offerti.
La proposta consiste in un solo articolo, che modifica il decreto legge del 31 Gennaio 2017, convertito dalla legge del 2 Aprile 2007.
La prima modifica apportata al decreto legge prevede che al comma 1-bis dello stesso sia aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
“Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore”.
Quanto espresso è stato argomento di intense discussioni nel corso delle audizioni. Con il disegno legge attuale, in altri termini, verrebbe vietato agli operatori di effettuare rimodulazioni prima di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, evitando di fatto quanto accaduto nel passato ad alcuni clienti che hanno subito una modifica delle condizioni economiche di un’offerta sottoscritta solo poco tempo prima.
Il secondo punto del disegno di legge mira ad aggiungere, al comma 1-quarter del decreto legge, il seguente periodo:
“la medesima Autorità [riferimento all’AGCOM] garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo, relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione”.
Così facendo, dunque, si cercherà di tutelare ulteriormente l’utenza riducendo le asimmetrie informative che caratterizzano il mercato in questione.
Il terzo punto sostituirebbe interamente il secondo comma, per far sì che l’offerta commerciale degli operatori evidenzi tutte le voci che la compongono, compresi tutti gli oneri derivanti dall’attivazione, dall’utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica e cosiddetti servizi ancellari. Di seguito, il testo completo che sostituisce il secondo comma del decreto del 2007:
“L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l’indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall’attivazione o dall’utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1”.
Per finire, dopo il comma 2, il Disegno di legge comunicato alla presidenza il 27 Febbraio 2019 e attualmente in fase di discussione prevede che vengano aggiunti i punti 2.1 e 2.2 che chiariscono quanto sopra stabilito. Di seguito, il testo completo:
“2.1. Per servizi ancillari di telefonia mobile si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario ”.
Come sopra accennato, i due punti permettono di comprendere maggiormente la logica del Legislatore. L’idea alla base sembrerebbe quella di rendere perfettamente comparabili i servizi offerti, in ogni loro componente, anche quelle che spesso risultano poco note agli utenti stessi. Così, con il nuovo disegno di legge, anche costi come il trasferimento ad altro operatore, di segreteria telefonica e servizi preattivati dovrebbero venire elencati per una maggiore comparabilità delle offerte.
Nel complesso, le reazioni degli operatori nelle audizioni sono state positive e i rappresentanti hanno sottolineato la massima apertura al dialogo. Tuttavia, si è più volte fatto riferimento all’attuale contesto competitivo del settore, che potrebbe risultare minacciato da un’azione normativa o regolamentare imprecisa secondo i rappresentanti aziendali.
Il Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato ha comunque invitato tutti gli operatori a condividere in qualsiasi momento eventuali idee e opinioni circa il nuovo disegno di legge, che, come più volte ripetuto, non vuole costituire un’azione punitiva per le aziende del settore.
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