Modem Libero: nuovi chiarimenti AGCOM sugli apparecchi FWA e sulla ONT per Fibra FTTH
Con l’introduzione della delibera AGCOM n. 348/18/CONS sul modem libero, pubblicata ad Agosto 2018 ed entrata progressivamente in vigore dal 1° Dicembre 2018, gli operatori di rete fissa hanno finalmente liberalizzato questa apparecchiatura, che non dovrà necessariamente essere quella fornita dall’operatore.
Dopo diverse vicende giudiziarie per via dei ricorsi proposti dagli operatori telefonici, che hanno portato alla sospensione cautelare della seconda parte della delibera riguardante i contratti in essere, rimandando tutto al 23 Ottobre 2019, data in cui è prevista l’udienza nel merito al TAR del Lazio, dal 1° Dicembre 2018 è in vigore la prima parte della delibera.
Questa parte stabilisce che tutti i clienti (anche i già clienti), da quella data, avrebbero potuto utilizzare un modem alternativo a quello fornito dal provider, e quindi gli operatori avrebbero dovuto garantire il perfetto funzionamento (salvo limitazioni tecniche) sia della linea telefonica (anche VoIP) che quella Internet con qualsiasi modem, senza alcuna modifica delle condizioni economiche applicabili.
Da questo punto di vista, TIM, Tiscali e Wind Tre si erano subito adeguati, già nei primi giorni di Dicembre 2018, fornendo i parametri di configurazione della linea internet e VoIP per i modem alternativi.
Vodafone si è adeguata del tutto solamente a partire dal 18 Febbraio 2019, data in cui è stata attivata la pagina dedicata con i dettagli relativi al modem libero, mentre Fastweb, che inizialmente aveva reso disponibile solo una pagina con delle informazioni piuttosto scarne e incomplete, recentemente si è adeguata del tutto fornendo tutte le informazioni necessarie.
Proprio sulla parte relativa alle “limitazioni tecniche” che potrebbero pregiudicare la corretta implementazione del modem libero si concentra una comunicazione di AGCOM pubblicata oggi, 2 Luglio 2019, in seguito alle richieste di chiarimenti degli operatori in merito alla delibera 348/18/CONS.
Le domande degli operatori all’Autorità si concentrano in particolare sulla possibilità di non applicare la delibera in caso di collegamento con le tecnologie FWA (Fixed Wireless Access), ovvero le connessioni wireless per internet da casa, e Fibra FTTH (Fiber To The Home), che sono le connessione di rete fissa interamente in fibra ottica che arrivano fin dentro l’appartamento del cliente.
Si tratta di due casi limite per quanto riguarda il modem libero, poiché in entrambi i casi ci potrebbero essere delle problematiche tecniche o semplicemente di reperibilità sul mercato delle apparecchiature adeguate, come ad esempio i modem per la ricezione del segnale FWA.
Per quanto riguarda le connessioni FWA, si chiede ad AGCOM se sono ammesse restrizioni alla libertà di scelta del modem, e quindi la possibilità di continuare a fornire obbligatoriamente l’apparecchiatura prevista dall’operatore nel caso di questa tecnologia di rete.
L’Autorità risponde che, “considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale”, gli operatori hanno la facoltà di imporre delle restrizioni relativamente alle apparecchiature terminali scelte dall’utente, ma solo “limitatamente alla componente di ricetrasmissione fornita dall’operatore FWA”.
Questo significa che gli operatori che utilizzano le connessioni FWA potranno imporre soltanto l’apparecchio utile a ricevere il segnale, ma si dovrà comunque garantire la possibilità di collegare a questo apparecchio un modem liberamente scelto dall’utente.
Questa restrizione è autorizzata, come si legge nel documento, a patto che “gli eventuali costi di fornitura delle apparecchiature per cui è ristretta la libertà di scelta, così come gli eventuali costi di prestazioni collegate a tale fornitura, quali, ad esempio, l’installazione e la manutenzione, siano trasparenti e proporzionati, e che ne venga data adeguata informativa all’utente finale“.
Per quanto riguarda invece le connessioni in Fibra FTTH, all’Autorità viene chiesto un chiarimento in merito alla possibile imposizione di una specifica ONT (Optical Network Termination), ossia l’apparecchio alimentato in cui si attesta il cavo in fibra proveniente dall’esterno, convertendo il segnale ottico in entrata in un segnale elettrico, in modo da poter collegare tramite cavo Ethernet di categoria adeguata il proprio modem.
Questo tipo di apparecchio non è stato sempre molto utilizzato da parte degli operatori, soprattutto prima che entrasse in vigore il modem libero, dato che spesso e volentieri veniva semplicemente installata una borchia dove terminava il cavo in fibra ottica, dalla quale partiva un ulteriore cavo in fibra verso il modem proprietario dell’operatore al cui interno è integrata una ONT, rendendo non semplice la possibilità di installare un modem alternativo.
A questo proposito, AGCOM chiarisce che, “considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale”, per gli operatori di rete fissa è ammessa la restrizione sulla libera scelta dell’ONT, e in questo modo gli operatori potranno imporre il proprio apparecchio.
Questa concessione è ammessa però solo a condizione che la ONT non sia integrata con un eventuale modem fornito dall’operatore.
Nel caso di router con ONT integrata, infatti, l’Autorità prevede che deve essere sempre possibile per l’utente richiedere la fornitura e l’installazione di una ONT esterna. A questo proposito, “la volontà dell’utente di avere una ONT esterna (funzionale alla libera scelta del terminale) dev’essere accertata esplicitamente già in sede di conclusione del contratto”.
In più, qualora l’utente, durante la durata contrattuale, decida successivamente di volere usare un proprio apparato, i tempi di installazione dell’ONT esterna dovranno essere “tempestivi (segnatamente, entro 5 giorni lavorativi)”.
In entrambi i casi, AGCOM si riserva di vigilare sulle offerte proposte con tecnologia FWA e Fibra FTTH, controllando che le prescrizioni appena riportate vengano rispettate.
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