L’AGCOM ha rigettato con una delibera odierna la richiesta di Vodafone per la deroga agli obblighi di programmazione ed investimento in opere audiovisive europee con riferimento al catalogo Vodafone TV.
La delibera alla base del provvedimento è la n. 66/09/CONS, recante “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”.
Il 20 Dicembre 2018 Vodafone Italia aveva inviato un’istanza di deroga a tale delibera per il suo catalogo Vodafone TV per via del presunto mancato raggiungimento di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni inferiore all’uno per cento.
L’istanza di deroga è stata valutata dall’AGCOM grazie alle informazioni aggiornate al 2018 fornite da Vodafone, con cui l’operatore mostrava i titoli che componevano il suo catalogo, le spese effettuate, i ricavi, il numero di abbonati e una classifica dei titoli in base al consumo degli utenti.
Vodafone riteneva di rientrare nel perimetro di esenzione, in quanto l’1% della quota di mercato di riferimento (pari nel 2017 a 3.433 milioni di euro) non era stata effettivamente raggiunta.
La normativa vigente permette infatti alle società che si dovessero ritrovare nelle condizioni di mancata realizzazione di utili per due anni consecutivi, ovvero con quota di mercato inferiore all’1%, di richiedere la deroga agli obblighi di programmazione e investimento. L’azione dell’Autorità rispetto al rilascio di deroghe, però, è sempre stata ancorata, per sua natura, al principio della temporaneità, generalmente su base annuale. Per queste ragioni, l’AGCOM ha sostenuto di non poter concedere una deroga per l’anno in corso, in quanto solo i dati relativi al 2018 potevano giustificare la richiesta di Vodafone.
Inoltre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni segnala che, allo stato attuale, la situazione normativa risulta assai incerta: il cosiddetto Decreto Quote che compone il quadro normativo di riferimento non è stato ancora attuato e potrebbe subire un ulteriore differimento.
Nell’articolo 44-quater del decreto in questione, si prevede che i fornitori di servizi di media audovisivi a richiesta rispettino congiuntamente l’obbligo di riservare una quota del proprio catalogo pari ad almeno il 30% ad opere europee degli ultimi cinque anni, e di investire in tali opere almeno il 20% dei propri ricavi. Tuttavia, proprio questo articolo potrebbe essere soggetto a pesanti modifiche.
Per questi motivi, l’Autorità specifica che le valutazioni svolte vanno lette alla luce dell’evoluzione della situazione di mercato e del quadro normativo di riferimento, poiché “a diverse conclusioni si potrebbe giungere solo all’esito del processo normativo in corso ed in considerazione di maggiori elementi relativi all’assetto di mercato”.
Come noto, Vodafone potrà impugnare l’atto che rigetta la richiesta di deroga davanti al TAR entro 60 giorni.
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