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Tim: il TAR sospende fino al 30 Novembre 2019 la sanzione Golden Power da 74 milioni di euro

È stata sospesa fino al 30 Novembre 2019 la sanzione da 74 milioni di euro a TIM da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione degli obblighi di notifica in materia di assetti societari nei settori strategici, che rientrano nel cosiddetto Golden Power del Governo.

È quanto deciso nell’ultima delibera del TAR, che attenderà il parere del Consiglio di Stato per il ricorso straordinario presentato da TIM.

A TIM era stata irrogata una sanzione da 74.312342 euro, dopo l’accertamento della violazione della normativa vigente in seguito alla scalata di Vivendi, che avrebbe iniziato di lì a poco, grazie alla sua lista proposta per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ad avviare le sue attività di direzione e coordinamento.

Nell’Ottobre del 2017, infatti, l’azienda ha ricevuto notifica del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercitava i suoi poteri speciali previsti dal cosiddetto Decreto Golden Power. Dopo il ricorso di TIM (che citava diverse ipotetiche violazioni o false applicazioni di articoli del TFUE e della Carta Europea dei Diritti dell’uomo)  il TAR aveva sospeso la sanzione fino all’8 Maggio 2019.

Tim Golden Power Sanzione

La ragione della sospensione della sanzione in quest’ultima sentenza del Tribunale Amministrativo è rintracciabile nel doppio procedimento che ha contraddistinto l’operato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di seguito, l’osservazione del TAR nella sua sentenza pubblicata il 23 Maggio 2019:

“Nella presente fattispecie, proprio la caratteristica di “originalità” del doppio procedimento che ha contraddistinto l’operato della PCM impone di attendere la pronuncia del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario sull’atto di accertamento, anche per verificare se tale organo investito della decisione ritiene di condividere tale impostazione, con conseguente verifica dell’effettiva impugnabilità di tale atto e dell’eventuale fondatezza delle censure ivi proposte, evidenziate anche nella presente sotto forma di illegittimità derivata, oltre ai vizi propri del provvedimento sanzionatorio pure lamentati”.

Il TAR intende dunque attendere la pronuncia del Consiglio di Stato che era stato interpellato in un ricorso straordinario di TIM. Per questa ragione, il Collegio riunitosi per la delibera ha deciso di provvedere a una cosiddettasospensione impropria” del processo. Con tale termine si intende, per l’appunto, l’arresto di un processo che però procede in un’altra sede, nello specifico in quella del Consiglio di Stato.

Golden Power TIM sanzione

Il TAR ha inoltre ricordato che, già nelle prime fasi del processo, era stata concessa come garanzia una cauzione di importo pari a quello della sanzione irrogata, in seguito prorogata dall’istituto che l’aveva concessa fino al 30 Novembre 2019.

In tal senso, il TAR ha dunque imposto a TIM di prorogare ulteriormente la cauzione fino alla nuova discussione, che avverrà dopo la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario.

Nel sospendere il processo in attesa della decisione del Consiglio di Stato, è stata dunque respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Codacons, che si basava sul principio dell’alternatività dei rimedi. Ritenendo invece i due atti ben distinti, Il TAR non ha rinvenuto “preclusioni normative alla scelta di TIM di impugnare atti e provvedimenti differenti” per mezzo del ricorso straordinario.

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