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Antitrust: sanzioni a Vodafone, Wind Tre e Fastweb per la discriminazione sugli IBAN europei

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Vodafone, Wind Tre e Fastweb per violazione dell’articolo 9 del Regolamento UE in merito alla discriminazione degli IBAN esteri. La procedura nei confronti di TIM si è invece conclusa senza alcuna sanzione.

I quattro procedimenti concernono il comportamento posto in essere dagli operatori citati nell’ambito della commercializzazione di servizi di telefonia fissa e mobile che non consentono il pagamento tramite domiciliazione bancaria  su conti correnti esteri.

L’AGCM ha rilevato, nella sua attività istruttoria, che gli operatori non consentono di selezionare come pagamento un conto corrente estero. La mancata accettazione sarebbe dovuta alla scelta di utilizzare il servizio SEDA per gli incassi.

Nel caso specifico, Vodafone ha dichiarato di aver attivato una procedura ad hoc in data 21 Febbraio 2019 per addebitare l’offerta anche su IBAN estero. Ciò vale per le attivazioni presso un punto vendita oppure tramite servizio clienti, vale a dire in tutti i canali in cui ci si interfaccia con una persona fisica. Per le attivazioni online, però, non è possibile selezionare la domiciliazione tramite conto corrente su banca estera.

Wind Tre si è impegnata a ricontattare i clienti che hanno lamentato l’impossibilità di godere della domiciliazione su conto corrente bancario di altro paese UE, per offire quanto desiderato. Inoltre, l’operatore ha proposto di pubblicizzare sul suo sito l’offerta della domiciliazione su IBAN esteri, presentando anche una relazione semestrale all’Autorità sull’andamento della procedura. Si ricorda che l’operatore ha recentemente comunicato l’adeguamento alla sua forza vendita.

Fastweb, invece, ha affermato che un intervento di automazione sui sistemi e i flussi risulterebbe “sproporzionato e gravoso anche considerando il numero estremamente esiguo di richieste pervenute”. Per questa ragione, l’operatore si impegna a effettuare una lavorazione manuale affidata a un apposito team dedicato per soddisfare le esigenze dei clienti.

Per TIM la situazione è diversa: l’operatore ha presentato già in data 31 Dicembre 2018 la sua proposta sugli impegni, che prevedono l’implementazione entro Giugno 2019 di tutte le funzionalità necessarie all’accoglimento delle richieste di domiciliazione su conti correnti dell’Unione Europea, con pubblicità sul sito e sulle fatture. L’operatore ha infatti annunciato già a Marzo 2019 di essere al lavoro per adeguare i suoi sistemi informativi.

Nel complesso, comunque, tutti gli operatori hanno segnalato come la loro scelta di adottare il servizio SEDA sia legata a ragioni di sicurezza e prevenzione di frodi a tutela delle società e dei consumatori stessi.

Tuttavia, l’AGCM ha ritenuto che gli operatori abbiano operato una discriminazione tra conti correnti italiani e conti correnti con IBAN europei in violazione degli obblighi sanciti. Come sottolinea l’Autorità, infatti, “Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifico lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile”.

Dunque, la discriminazione non può essere giustificata dalla decisione di aderire al servizio SEDA per fini di tutela. Per queste ragioni, l’Antitrust ha fissato le sue sanzioni, vietando di proseguire la condotta contraria al regolamento.

Per Vodafone e Wind Tre sono state dunque irrogate due sanzioni da 800.000 euro ciascuna; si segnala la procedura attivata da Vodafone e già pubblicata sul sito ufficiale non è stata considerata come attenuante in quanto non sarebbe ancora applicabile alle attivazioni online.

Per Fastweb la sanzione è stata fissata a 600.000 euro e l’operatore dovrà comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.

Per il caso di TIM invece, visti gli impegni presentati, l’AGCM ha deliberato di renderli obbligatori, notificando l’autorità dell’avvenuta attuazione entro sessanta giorni. Non è stata dunque irrogata alcuna sanzione, ma l’AGCM potrà riaprire il procedimento d’ufficio in caso di mancata attuazione degli obblighi sanciti.

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