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Accolti ricorsi di Fastweb e PosteMobile contro AGCOM: contributo previsto solo per attività regolatoria

Il TAR del Lazio si è pronunciato sui ricorsi presentati da Fastweb e da Postemobile contro l’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in merito alle delibere 605/15/Cons e 34/16/Cons, con cui si faceva riferimento alle misure e alle modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per il 2016. I ricorsi sono stati accolti in quanto il contributo sarebbe dovuto essere richiesto solo per l’attività regolatoria dell’Autorità.

Nello specifico, Fastweb e Postemobile hanno impugnato la delibera chiedendone la sospensione cautelare e il conseguente annullamento. La fattispecie, ricorda il TAR, ha in oggetto dunque gli stessi provvedimenti che furono impugnati anche da altri operatori nel 2017.

Il contributo annuale a cui l’AGCOM fa riferimento era stabilito nella misura dell’uno per mille dei ricavi di esercizio e le linee guida per il calcolo sono stabilite in un decreto del Ministero dell’Economia. L’AGCOM ha richiesto il rigetto del ricorso, mentre Telecom Italia, considerata dai due operatori come controinteressata, non ha depositato memoria, pur aderendo al ricorso.

Fastweb AGCOM Postemobile

Il TAR ha accolto entrambi i ricorsi, mostrando che secondo il Trattato UE, nell’articolo 34, sono presenti dei limiti in materia, che permettono di addossare agli operatori unicamente i costi dei diritti amministrativi sostenuti dall’Autorità.

Dunque, l’AGCOM avrebbe illeggittimamente assoggettato Fastweb e Postemobile, tra gli altri, al contributo anche per aree diverse da quelle stabilite, ovvero “per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorità”.

In altri termini, secondo il TAR sarebbe errata la base imponibile dalla quale l’AGCOM ha proceduto per l’annualità 2016 al calcolo delle somme dovute; quell’anno, l’AGCOM avrebbe illegittimamente  indicato i costi relativi a tutte le attività a cui è chiamata a svolgere, e non solo quelli strettamente afferenti alle funzioni di regolazione. Come è possibile leggere nella sentenza, infatti,

“il prelievo a carico degli operatori telefonici deve essere volto a compensare soltanto le spese complessivamente sostenute dall’AGCOM per l’attività di regolazione e che le stesse sono quelle, tassativamente individuate, relative al rilascio, alla gestione, al controllo e l’attuazione del sistema di autorizzazione generale”.

Inoltre, gli altri due requisiti alla base del contributo vogliono che la totalità non superi i costi complessivi che l’Autorità deve recuperare e che l’obbligo di contribuzione sia proporzionato, obiettivo e trasparente in tutti i suoi aspetti.

Sulla base di queste evidenze, i ricorsi di Fastweb e di Postemobile sono stati dunque accolti e sono stati annullati i provvedimenti impugnati. Inoltre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata soggetta al pagamento forfettario delle spese di lite in favore dei due operatori.

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