Wind Tre: sanzione di 406.000 euro per l’extrasoglia nel traffico dati delle offerte Tre
L’AGCOM ha emesso un’ordinanza di ingiunzione nei confronti di Wind Tre per la violazione dell’articolo 2 della delibera 326/20/CONS in materia di trasparenza e controllo del traffico dati extrasoglia. Nello specifico, l’analisi dell’Autorità riguarda il brand Tre.
Tra il 2017 e il 2018, l’AGCOM ha infatti ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che lamentavano una scarsa chiarezza in materia di trasparenza e controllo della spesa per il traffico dati extrasoglia del brand Tre. Nello specifico, si segnalava l’automatica applicazione, al superamento del bundle, della tariffa a consumo con costi diversi a seconda dell’offerta, ma senza preavviso o blocco della navigazione.
In secondo luogo, gli utenti hanno segnalato la mancanza di trasparenza nelle informative precontrattuali in tema proprio di soglie di spesa per il traffico dati. E per finire, i costi addebitati in fattura a titolo di gettoni extra sarebbero risultati difficile da comprendere per alcuni clienti.
L’operatore ha ribattuto affermando che la struttura delle offerte a marchio Tre risulta molto particolare, in quanto sono state formulate per permettere agli utenti di fruire del servizio dati sia in bundle che a consumo, dunque anche la loro gestione in termine normativo non permetterebbe di comprenderle in una singola categoria.
Rispondendo alla contestazione secondo cui la società non avrebbe previsto un sistema di alert ad hoc, al raggiungimento della soglia del traffico residuo, Wind Tre afferma di aver utilizzato un sistema di alert, fermo restando però il diritto dell’utente di continuare a navigare. Comunque, Wind Tre ha dettagliato ulteriormente il contenuto dell’SMS informativo a partire dal mese di Novembre 2018, che mostra il seguente contenuto “soglia dati inclusi in esaurimento. Oltre soglia si applica la tariffa extra della tua offerta (link). Per info vai su App My3 o chiama 4034 gratis dall’Italia”.
Per Wind Tre, dunque, non è possibile interrompere il servizio se il cliente ha il credito telefonico sulla propria utenza, in quanto il cliente che aderisce all’offerta del brand 3, è consapevole che all’esaurimento della soglia flat, verrà applicata una tariffa extrasoglia.
Quella principale, è di 20 centesimi di euro ogni 20 MB anticipati senza scatto di apertura sessione e il traffico Internet extrasoglia acquistato non può essere utilizzato in sessioni separate.
In altri termini, l’utente avrebbe diritto alla gestione del proprio traffico navigando in extra soglia:
“La Società ha asserito che l’utente ha la piena disponibilità di gestione del proprio traffico perché può esaurire la soglia e terminare l’utilizzo dei servizi, può esaurire la soglia e ricaricare volutamente traffico telefonico per proseguire a navigare in extra soglia, può esaurire la soglia e ricaricare tanto traffico telefonico quanto il cliente desidera per proseguire a navigare in extra soglia, fino a concorrenza della cifra ricaricata (evidentemente inferiore al limite preimpostato di default)”.
La conseguenza di tale visione è che il cliente che ricarica credito telefonico sulla propria SIM vuole espressamente continuare a navigare o fruire di servizi non inclusi nel bundle. L’AGCOM, però, ha reputato le giustificazioni dell’azienda non accoglibili.
Infatti, anche se l’offerta del brand Tre è formata da un pacchetto che consente la fruizione del servizio dati a plafond mensile e poi a consumo tramite traffico extra soglia, le disposizioni dell’articolo 2 restano comunque applicabili in quanto si applicano solo alle offerte dati a consumo.
In questa visione, il messaggio utilizzato omette le altre informazioni, come il traffico residuo disponibile o il prezzo della tariffa extrasoglia. Sono queste, per l’AGCOM, le informazioni di cui l’utente necessita attraverso una notifica rapida ed efficace, tramite SMS, email o pop-up.
E per finire, secondo l’AGCOM la firma dell’utente in sede contrattuale non può essere una “chiara indicazione” per permettere a Wind Tre di non bloccare il collegamento una volta terminato il bundle.
Di seguito, infatti, la disposizione in materia, contenuta nel comma 2 dell’articolo 2 della delibera n. 326/10/CONS:
“Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto”.
Dunque, il consenso espresso dall’utente con firma sul modulo contrattuale non ha significato di “chiara indicazione in forma scritta”, anche perché non sono state riscontrate, tra i documenti, informazioni chiare e univoche a sostegno di tale interpretazione.
Per questa ragione, l’AGCOM sanziona Wind Tre per non aver garantito un sistema di allerta efficace e per non aver cessato il collegamento dati all’esaurimento del bundle. La violazione viene definita di media entità e di media durata e si evidenzia come l’azienda si sia operata a modificare l’SMS, pur senza inserire un servizio di blocco automatico.
La sanzione amministrativa è stata fissata a 406.000 euro e l’AGCOM ha diffidato Wind Tre a intraprendere attività o comportamenti in violazione con le disposizioni già richiamate.
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