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AGCM avvia un procedimento contro Vodafone per pratica commerciale scorretta sulla fibra

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento contro Vodafone Italia S.p.A. per omissione di significative informazioni nelle campagne pubblicitarie dei servizi di connettività a internet in fibra ottica, diffuse attraverso i principali mezzi di comunicazione.

Secondo quanto riportato nel Bollettino Settimanale n. 10, pubblicato l’11 Marzo 2019 sul sito ufficiale AGCM, l’Autorità sostiene che Vodafone abbia omesso e indicato in maniera ingannevole le informazioni riguardanti i servizi di connettività ad Internet con tecnologia in Fibra ottica.

In particolare, AGCM dichiara che Vodafone abbia messo in atto una pratica commerciale scorretta, in violazione degli art. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, per aver omesso o non adeguatamente evidenziato informazioni su: caratteristiche dell’offerta di connettività a internet in fibra ottica; esistenza di limitazioni tecnologiche, geografiche di copertura della rete, di capacità trasmissiva dei servizi in fibra ottica, ma anche differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra.

In conseguenza di tale condotta, secondo l’Autorità, il consumatore non è stato adeguatamente informato sulle reali potenzialità della connessione (inclusa l’effettiva velocità di navigazione e i servizi fruibili) all’indirizzo specifico di proprio interesse in rapporto all’uso del termine fibra e di claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione come IperFibra o IperFibra 1Gigabit.

DA NON USARE MAI

Secondo quanto affermato dall’Autorità, le campagne pubblicitarie esaminate (cartellonistica, sito web dell’operatore, below the line, spot televisivi e telepromozioni) hanno omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro e visibile che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento (gratuita solo per un periodo limitato).

Alla luce di quanto detto, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale e, sulla base dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, ha avviato il procedimento per una eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro prevista in caso di reiterata inottemperanza.

Infatti, sulla base delle informazioni fornite da Vodafone nella relazione pervenuta in data 17 Settembre 2018 e successivamente integrata in data 26 Novembre 2018, nonché sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità in data 22 Ottobre 2018, 22, 25, 30 Gennaio nonché 12 e 13 Febbraio 2019, è emersa la continuazione della pratica commerciale oggetto del suddetto provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista, l’AGCM richiede a Vodafone Italia S.p.A. di fornire copia dell’ultimo bilancio, ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell’ultimo anno.

Si specifica, infine, che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità, scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere sentiti.

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