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Antitrust: procedimenti contro TIM, Wind Tre e Fastweb per carenze informative nelle offerte in fibra

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato a  TIM, Wind Tre e Fastweb alcune violazioni del Codice di Consumo per quanto concerne le loro offerte in fibra, avviando dei procedimenti e richiedendo il deposito delle eventuali memorie difensive degli operatori. Nello specifico, gli operatori non si sarebbero adeguati alle precedenti delibere.

Le tre distinte delibere sono state pubblicate all’interno del bollettino AGCM di oggi, 4 Marzo 2019.

Iniziando con TIM, l’Autorità ricorda che era stato già accertato nel Febbraio 2018 il non rispetto, da parte dell’operatore, di alcune informazioni sulle caratteristiche dell’offerta di connettività in fibra ottica, sull’esistenza di limitazioni tecnologiche o geografiche e sulle differenze di servizi disponibili e performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata.

Per questo motivo, il consumatore non sarebbe stato messo nella condizione di comprendere con agevolezza tutti gli elementi che caratterizzavano il servizio offerto, in particolare dal punto di vista delle reali potenzialità della connessione.

Per l’AGCM la pratica risulta essere continuata con riferimento all’offerta TIM Connect Fibra, che è stata pubblicizzata da Settembre a Novembre 2018 con il claim “ultraveloce”, presentando solo il link allo strumento per verificare la copertura. Secondo le valutazioni dell’Autorità, mancava dunque una diretta accessibilità alla pagina di test di copertura e a quella dedicata al test di performance.

Anche il termine “fibra ultraveloce” utilizzato negli spot televisivi non informerebbe adeguatamente il consumatore, ponendo in scarsa visibilità la nota che afferma come la fibra in questione sia soggetta a limitazioni tecniche di velocità e geografiche.

Inoltre, non sarebbe stato dichiarato nella maniera corretta il vincolo dovuto al fatto che dopo dodici mesi, il costo per raggiungere le medesime prestazioni pubblicizzate dovrà aumentare di 5 euro. Per queste ragioni, l’AGCM ha ritenuto che TIM non abbia ottemperato alla delibera del 28 Febbraio 2018 e ha contestato la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, avviando il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria.

Per quanto concerne, invece, la delibera nei confronti di Wind Tre, l’AGCM chiama in causa la pratica commerciale scorretta già giudicata in data 28 Marzo 2018.

Anche in questo caso, non venivano fornite tutte le informazioni atte a tratteggiare l’effettivo vantaggio dell’offerta rispetto alla concorrenza in termini di velocità e prestazioni. A titolo esemplificativo, l’Autorità richiama gli spot di Settembre, Ottobre e Novembre 2018, con cui si utilizzava il claim Fibra 1000 per la casa, specificando solo in una piccola nota che si trattava di un’offerta dedicata alle nuove attivazioni e che la velocità era garantita nelle città in copertura FTTH.

Analoghe carenze informative sono state verificate anche nelle brochure e negli affissionali.

Inoltre, la pubblicità non avrebbe garantito di conoscere facilmente le condizioni economiche dell’offerta, indicando per esempio solo in una piccola nota che il modem era in vendita abbinata al prezzo di 5 euro al mese. Per questo motivo, è stata contestata la violazione del medesimo articolo del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla delibera di Marzo 2018, e si è avviato un procedimento per l’eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Per finire, la terza delibera, del medesimo tono, colpisce l’operatore Fastweb. Per l’AGCM, che era già intervenuta nell’Aprile del 2018, Fastweb non avrebbe adeguatamente evidenziato tutte le informazioni sulle sue offerte di rete fissa dedicate alla connettività, sfruttando claim come “la connessione più potente” senza permettere di individuare nell’immediato gli elementi che caratterizzavano le offerte. Anche in questo caso, la pratica risulta continuata per via dell’assenza di richiami atti ad informare i consumatori sulle limitazioni tecnologiche o geografiche.

Si fa riferimento, in tal senso, alle offerte sponsorizzate in televisione con frasi come “Velocità trasparente e Internet Veloce”, in cui le note (che riportavano i dettagli del prezzo dopo i primi dodici mesi e la necessità di verificare la copertura) venivano proposte con caratteri scarsamente leggibili.

Discorso affine anche per le brochure e gli affissionali e per il sito internet che presenterebbe l’informativa in una sezione lontana dai claim: la pagina dedicata alla copertura si apre infatti partendo dalla sezione “tecnologia” e non dalle pagine delle singole offerte, che non presenterebbero nessun richiamo ai limiti tecnici e geografici.

Per questo motivo, anche nei confronti di Fastweb si è deciso di aprire un procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Tutte e tre le aziende sono state dunque oggetto di attenzione per non aver rispettato gli obblighi previsti in seguito alle delibere dell’Autorità risalenti ai primi mesi del 2018. E per questa ragione, le sanzioni amministrative andranno dai 10.000 euro a 5 milioni di euro, al termine dei procedimenti che si concluderanno entro centoventi giorni.

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