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Fastweb evita la multa per la delibera sulle agevolazioni per non vedenti e non udenti

L’AGCOM ha archiviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Fastweb per quella che si riteneva essere una violazione della delibera con cui si disciplinano le agevolazioni per non vedenti e non udenti. Dopo una lunga istruttoria, l’azienda è riuscita a chiarire la sua posizione, evitando la sanzione e dimostrando l’adeguamento alla delibera.

Il fatto risale all’estate del 2017: nell’Agosto di quell’anno, la sezione “Agevolazioni per non vedenti e non udenti” del sito di Fastweb veniva esaminata dall’AGCOM e si riteneva che fosse carente della modulistica necessaria per un facile accesso alle agevolazioni economiche, che sembravano previste solo per Mobile Freedom e Superjet, con uno sconto del 50%.

Nel corso di una seconda verifica, in data 17 Ottobre 2017, l’AGCOM riscontrava che mancava ancora la modulistica necessaria e che gli utenti sordi o ciechi potevano accedere alle pagine solo mediante il software screen reader.

Inoltre, una modifica delle agevolazioni prevedeva adesso la possibilità di passare senza costi aggiuntivi all’offerta Internet + Telefono, al prezzo di 29,95 euro ogni quattro settimane.

Il 20 Novembre 2017 le verifiche di ufficio facevano emergere un quadro ancora diverso, in cui veniva riportata solo l’offerta Internet + Telefono, invitando gli utenti Joy o Sky&Fastweb ad aderirvi, contattando il servizio clienti per maggiori informazioni.

E per finire, il 5 Febbraio 2018, si leggeva sul sito web dell’operatore la seguente frase:

“Se sei un cliente con offerte Joy/INTERNET o Sky&Fastweb contatta il servizio clienti al numero 192193 per avere tutte le informazioni utili ad accedere all’agevolazione prevista dalla delibera.”

Nel complesso, dunque, il procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità era stato avviato per diverse ragioni. In primo luogo, infatti, la modulistica necessaria era stata resa disponibile solo tardivamente e la società non aveva accordato l’applicazione dell’agevolazione su tutte le offerte contemplate dall’articolo 4, comma 1, della delibera 46/17/CONS. Per esempio, il beneficio economico non sembrava essere applicato nelle offerte di sola navigazione a internet.

Il protagonista del procedimento sanzionatorio era proprio l’iter dello sconto: dapprima, era stato riconosciuto solo sull’offerta Superjet e, successivamente, è stato esteso a tutte le altre offerte attive, tranne che per i titolari delle offerte Sky e Fastweb e dall’offerta di sola navigazione a internet denominata “Joy”.

In secondo luogo, la pagina web dedicata non illustrava chiaramente le agevolazioni spettanti e il beneficio economico sembrava non venire applicato con efficacia retroattiva. Su quest’ultimo aspetto, si sottolinea che, secondo quanto inizialmente comunicato da Fastweb, il beneficio veniva applicato al termine dell’istruttoria della domanda, che prevede una durata di circa 30 giorni, in media.

Fastweb è però riuscita a dimostrare l’effettiva infondatezza della contestazione, sulla base di diverse argomentazioni. In primo luogo, l’operatore ha evidenziato che, in attesa della pubblicazione dei nuovi moduli aggiornati, gli utenti potevano richiedere il riconoscimento dell agevolazioni con il modulo precedente, basato sulla delibera 514/07/CONS, e presente all’interno della sezione dedicata del sito web.

In altri termini, per Fastweb le tempistiche piuttosto lunghe si sono riflesse in un processo di adeguamento non immediato, ma che non avrebbe impattato sull’applicazione stessa delle agevolazioni. Semplicemente contattando il servizio clienti, infatti, si potevano richiedere tutte le informazioni necessarie. Inoltre, all’interno del sito stesso si faceva riferimento al numero 192193 per conoscere tutte le condizioni di fruibilità delle agevolazioni.

Con una seconda osservazione, Fastweb ha anche sottolineato che l’agevolazione è stata applicata anche per l’offerta Sky e Fastweb, che non rientrerebbe però tra le offerte previste dalla delibera in materia, in quanto si tratta di un bundle con Sky. E inoltre, Fastweb ha sostenuto di aver riconosciuto le agevolazioni anche per le offerte di sola navigazione, allegando fatture di alcuni clienti.

Per finire, con riferimento alla retroattività delle agevolazioni, quella dell’AGCOM sarebbe stata un’interpretazione scorretta del funzionamento della procedura spiegato da Fastweb.

Come rende noto AGCOM nella sua nuova delibera, dunque, Fastweb ha dimostrato di essersi spontaneamente impegnata ad adottare soluzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste, e non è dunque meritevole di sanzione, avendo garantito l’applicazione delle agevolazioni.

La condotta contestata, inoltre, va ormai considerata cessata, e dunque l’AGCOM ha deliberato l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

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