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AGCOM: rigettata la richiesta di risarcimento da parte di un utente contro Fastweb

In data 16 Gennaio 2019 è stata pubblicata la delibera AGCOM n. 198/18/CIR, risalente alla data del 12 Dicembre 2018, relativa alla controversia tra un utente e l’operatore Fastweb, sulla qualità della banda larga, con relativa copertura, e su dei presunti guasti del servizio richiesto.

L’istanza è stata presentata da parte dell’utente in data 29 Gennaio 2018 a causa di malfunzionamenti riscontrati nei servizi voce e ADSL forniti dall’operatore Fastweb. Tale disservizio, inoltre, sembrerebbe essersi verificato per la prima volta dalla fine del mese di Giugno 2017 fino agli inizi del mese di Luglio dello stesso anno, fino alla sua completa interruzione.fastweb

Successivamente, lo stesso disservizio è tornato ad essere riscontrato dall’utente tra il 15 e il 20 Dicembre 2017. A causa di tali problematiche, quindi, il cliente ha deciso di presentare un’istanza al fine di ricevere un risarcimento.

L’operatore, dal canto suo, ha riscontrato la genericità della segnalazione, che infatti non comprende dettagli riguardanti la natura del malfunzionamento né il periodo esatto di riferimento. Inoltre, Fastweb ha affermato di non aver riscontrato disservizi, secondo le verifiche eseguite, in quanto risulta la presenza di una normale fruizione del servizio voce e ADSL, in base al traffico presente nella fattura del periodo di riferimento.

L’operatore afferma, inoltre, di non aver ricevuto segnalazioni in costanza di disservizio, indicando di aver conosciuto il reclamo scritto del cliente solo durante l’udienza di conciliazione. Fastweb aggiunge che il reclamo stesso risulta successivo rispetto alla risoluzione del malfunzionamento segnalato.

Considerate quindi le richieste e la documentazione fornita, l’Agcom ha affermato di non poter accogliere le richieste di risarcimento da parte del cliente. L’autorità, in primis, ha comunicato che la liquidazione del danno esuli dalle sue competenze e la domanda di risarcimento non possa trovare accoglimento, tranne che in termini di corresponsione degli indennizzi.fastweb

Detto ciò, i documenti non hanno provato che l’istante abbia comunicato il problema relativo alla linea, in costanza di disservizio, alla società telefonica. Di conseguenza, mancando tale reclamo non è possibile che l’operatore sia venuto a conoscenza dell’esistenza di eventuali disservizi: la società sarebbe stata obbligata ad intervenire solo dietro esplicita segnalazione da parte del cliente.

Quindi lo stesso cliente avrebbe dovuto segnalare immediatamente il disservizio al proprio gestore telefonico, in modo tale che questo potesse successivamente agire per risolverlo.

Inoltre, non sono stati presentati agli atti delle prove di quella che viene lamentata, da parte del cliente, come una “completa interruzione” dei servizi sia voce che ADSL, dal momento che il traffico è presente, senza anomalie, all’interno delle fatture relative ai periodi di presunto disservizio.

Considerati quindi i fatti e la documentazione presentata, l’Agcom non ha accolto la richiesta di risarcimento da parte dell’utente nei confronti dell’operatore Fastweb.

Da questa vicenda emerge chiaramente la necessità, di fronte a possibili disservizi e malfunzionamenti della linea e dei servizi compresi, di segnalare la problematica in modo immediato, preciso e corretto al fine di poter eventualmente possedere della documentazione valida che possa confermare lo stato dei fatti.

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