Nel mese di Ottobre 2018 è stata pubblicata dall’Agcom la delibera n. 487/18/CONS relativa alle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza relativa ai contratti per adesione. In particolar modo, le linee guida sono rivolte agli operatori di telefonia, di rete televisiva e di comunicazione elettronica affinché questi possano applicare in modo adeguato l’articolo 1 del Decreto Legge del 31 Gennaio 2007 e le relative modifiche del 4 Agosto 2017.
L’AGCOM fornisce la definizione di contratto per adesione all’interno della sua delibera, citando il Codice Civile:
“quei contratti che, anche in vista del contenuto delle loro singole clausole, risultino predisposti unilateralmente da un solo contraente e siano destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale (perché predisposti da un contraente che esplichi attività negoziale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti), sia da un punto di vista meramente formale (perché preordinati nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). Il contraente può, quindi, accettare in blocco le condizioni ovvero rifiutarle integralmente senza alcuna facoltà di trattativa.”
Una delle linee guida riguarda il credito residuo, considerato come l’importo monetario pagato anticipatamente, ma non ancora speso, che è stato ricaricato in modo autonomo e non include bonus o promozioni.
Secondo l’articolo 1 del Decreto precedentemente citato, gli utenti hanno diritto al riconoscimento del credito residuo e alla sua trasferibilità, nel caso in cui venga eseguita la portabilità del numero telefonico. Inoltre, non essendo il credito sottoposto a limiti di tempo, questo non dovrà essere cancellato nel caso in cui il contratto dovesse venir meno.
Altre indicazioni riguardano il recesso e il trasferimento delle utenze verso un altro operatore senza ritardi immotivati. Secondo quanto affermato dall’Agcom, l’utente deve poter recedere con un preavviso che non può essere superiore a 30 giorni. È inoltre diritto dell’utente essere a conoscenza delle tempistiche necessarie all’operatore affinché sia lavorata la richiesta di disattivazione o trasferimento. Il periodo di tempo necessario non dovrà superare i trenta giorni, ovvero la stessa durata relativa al periodo di preavviso.
Per quanto riguarda il passaggio delle utenze ad un altro operatore senza costi aggiuntivi, il Decreto tutela gli utenti, impedendo che vengano applicati dei costi immotivati da parte dell’operatore: le spese di recesso dovranno essere eque rispetto ai costi realmente sostenuti per la dismissione della linea o per il trasferimento del servizio.
I costi di recesso, fa notare l’Autorità, sono quelli che più incidono sulla valutazione degli utenti relativamente alla possibilità di passare da un fornitore di servizi all’altro, motivo per cui essi devono sempre essere compresi all’interno della disciplina relativa. Tali spese possono riferirsi alla dismissione o al trasferimento dell’utenza, al rimborso di sconti relativi a servizi e prodotti, al pagamento di residui riguardanti servizi offerti.
Nel caso in cui tra questi ultimi siano inclusi prodotti o servizi offerti dall’operatore per mezzo di rateizzazione, questo, in caso di recesso, di solito può decidere di trasformare la rateizzazione in un pagamento in un’unica soluzione, la cui somma dovrà essere equivalente al totale delle rate residue.
L’operatore però dovrà sempre permettere agli utenti di decidere se pagare le rate restanti in un’unica soluzione o meno, in modo tale da non limitare per tale causa il diritto di recesso dell’utente.
La delibera Agcom specifica dunque che è obbligatorio per l’operatore rendere note le spese di recesso o di trasferimento di utenza sia durante la pubblicizzazione dell’offerta, sia durante la sottoscrizione del contratto. Inoltre, tali spese dovranno essere presenti in modo dettagliato sulla pagina web dell’operatore, nell’apposita area “trasparenza tariffaria”, con riferimenti precisi ad ognuna delle offerte disponibili e alle spese a cui l’utente dovrà far fronte.
Infine, ogni anno gli operatori hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’ammontare dei costi relativi alle operazioni di recesso e di trasferimento della linea.
A tale delibera, pubblicata nel mese di Ottobre 2018, è seguita nel Dicembre 2018 una comunicazione dell’Agcom relative a delle richieste di chiarimenti.
In particolar modo, relativamente al recupero degli sconti concessi all’utenza, è stato chiesto se questo includa gli sconti sul contributo di attivazione, quelli sul valore di un prodotto e quelli sul canone relativi ad un periodo di ventiquattro mesi.
L’Agcom ha risposto affermando la restituzione riguarda la “differenza tra quanto l’operatore si aspettava di realizzare sull’intera durata contrattuale e quanto effettivamente pagato dagli utenti”.
In questo modo l’operatore potrà recuperare solo gli importi che avrebbe ricevuto nel caso in cui l’utente non avesse applicato il recesso e dunque avesse continuato a rispettare il contratto fino alla sua scadenza, senza includere gli sconti concessi. Questi infatti, in virtù del contratto, non sarebbero mai stati incassati, anche nel momento in cui l’utente avesse mantenuto attivo il contratto fino alla scadenza prevista.
Gli unici sconti che potranno essere ottenuti come restituzione di fronte al recesso sono quelli legati a importi periodici inclusi dall’offerta, dato che nel caso in cui venisse applicato il diritto di recesso si verificherebbe una differenza tra gli incassi previsti dall’operatore e quelli realmente avvenuti.
Presto quindi tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile si dovranno adeguare alle linee guida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
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