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AGCOM sanziona Fastweb e Vodafone: riscontrate imperfezioni nelle pagine di trasparenza tariffaria

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L’AGCOM ha pubblicato due ordinanze di ingiunzione nei confronti di Fastweb e Vodafone per violazione dell’articolo 71, comma 1, del Decreto Legislativo del 1° Agosto 2003. Nello specifico, l’Autorità ha riscontrato delle criticità nelle pagine di trasparenza tariffaria dei due operatori.

Per quanto concerne Fastweb, si è riscontrato nel corso dell’attività di vigilanza che la home page del sito web istituzionale non presentava il collegamento alla pagina denominata “trasparenza tariffaria”, con l’elenco delle offerte vigenti.

L’elenco delle offerte con tutti i dettagli era invece riportato altrove. Nella sentenza si legge:

“L’elenco delle offerte vigenti è, infatti, riportato all’interno delle due versioni della pagina “trasparenza gestione contrattuale e privacy”, accessibili dal link “trasparenza e privacy” sito in cale alla home page del sito istituzionale della Società, in un’apposita area denominata “Trasparenza Tariffaria – Delibera n. 252/16/CONS”.

Inoltre, secondo l’Autorità, sia la pagina dedicata ai privati che quella dedicata ai clienti business presentavano delle mancanze, in quanto il collegamento ipertestuale ad alcune informazioni stabilite dal Codice era omesso. Inoltre, le informazioni sui costi di attivazione, disattivazione e recesso, non mostravano la necessaria completezza richiesta, poiché prive di una sintetica descrizione delle modalità di calcolo. Per finire, non erano presenti costi di attivazione per le offerte di rete mobile.

La difesa di Fastweb non è bastata a convincere l’Autorità. L’operatore ha sostenuto che era presente un link non propriamente chiamato “Trasparenza Tariffaria”, ma che conteneva tutte le informazioni richieste dalla normativa. Tuttavia, per l’AGCOM la grafica e le modalità esplicative utilizzate non potevano essere valutate come “conformi alle prescrizioni previste”.

Per quanto riguarda invece la contestazione sulla carenza informativa, Fastweb si è difesa affermando che molte offerte non presentano costi di attivazione. Per l’AGCOM, tale giustificazione non coglie il punto della contestazione, in quanto va fornita un’indicazione anche sull’eventuale assenza di costi di attivazione, disattivazione e recesso.

Inoltre, l’AGCOM rileva come l’offerta Sky&Fastweb con costo di attivazione di 93,60 euro non prevedesse una sintetica descrizione delle modalità di calcolo del costo, limitandosi ad affermare che l’importo richiesto era dovuto per la gestione amministrativa e per la realizzazione tecnica dell’attivazione del servizio.

L’Autorità, dunque, nel considerare la violazione come di breve durata e di media entità, ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 87.000 euro.

Nella medesima riunione di consiglio, come accennato, è stata anche valutata una situazione affine, la cui protagonista è questa volta Vodafone.

Anche in questo caso, nel corso delle sue attività di vigilanza, l’AGCOM ha riscontrato dei limiti e delle imperfezioni nelle pagine di trasparenza tariffaria dell’operatore. Nello specifico, nella sezione dedicata alle aziende, l’elenco delle offerte non riportava quelle dedicate alle piccole e medie imprese, con i relativi prospetti informativi.

Inoltre, le pagine di trasparenza dedicate alle offerte di linea mobile destinate ad utenti privati o business non riportavano indicazione dei costi di attivazione e disattivazione, o recesso. I costi erano infatti indicati esclusivamente all’interno dei singoli schemi grafici di ciascuna offerta.

Inoltre, risultava omessa la descrizione delle modalità di calcolo dei costi e degli elementi che li componevano. Nello specifico, venivano riportati dei valori senza specificare se si trattasse di un range minimo e massimo e senza dettagli sulla quantificazione.

Anche la difesa di Vodafone non è stata sufficiente: secondo l’AGCOM la società non ha addotto giustificazioni idonee a escludere la propria responsabilità e si è deciso dunque di applicare una sanzione amministrativa, anch’essa di media entità e  breve durata, di 87.000 euro.

In entrambi i casi, l’Autorità ha tuttavia evidenziato l’impegno, da parte delle due società, di provvedere a migliorare la trasparenza dopo la contestazione.

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