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Call Center TIM: la Cassazione accoglie il ricorso di due lavoratrici sui contratti di somministrazione

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La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di due impiegati nel call center di TIM sul tema dei contratti di somministrazione all’interno dei call center.

Con la Sentenza numero 197 dell’8 Gennaio 2019, la Corte di Cassazione si è espressa su un caso nato nel 2015.

La Corte d’appello di Napoli aveva accolto, nell’Aprile del 2015, l’appello di TIM, riformando di fatto la sentenza di primo grado e respingendo le domande delle due lavoratrici che reclamavano la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato e la costituzione di rapporti subordinati a tempo indeterminato.

Nello specifico, si riteneva venuto meno in primo grado l’onere di indicazione formale della causale, e quindi delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che giustificavano il ricorso alla somministrazione a tempo determinato.

L’appello di TIM verteva però sul fatto che la società aveva compiutamente provato l’esigenza organizzativa che aveva reso necessario il ricorso al lavoro somministrato a termine, e in particolare la necessità di far fronte al servizio call center TIM in attesa del passaggio di personale dal call center di telefonia fissa.

I motivi del ricorso in Cassazione, dopo la sentenza ribaltata a favore di TIM, erano essenzialmente tre.

In primo luogo, non era stata accertata, secondo le due istanti, la genericità delle causali indicate negli specifici contratti di somministrazione.

Il secondo motivo faceva riferimento alla soppressione, secondo le istanti, dell’onere formale di indicazione, nel contratto di somministrazione a tempo determinato, di tutte le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. Ed era stata inoltre ritenuta legittima la specificazione delle causali giustificative del ricorso al lavoro somministrato, da parte di TIM, in sede giudiziale.

Per finire, la sentenza impugnata avrebbe attribuito valore probatorio a documenti prodotti dalla società e avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, il secondo motivo presentato appare pienamente fondato e deve trovare accoglimento.

Risulta infatti erronea in diritto la tesi “secondo cui, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5 D.LGs. n. 251 del 2004, non sussiste più un onere formale, prescritto a pena di nullità, di indicazione per iscritto delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo del ricorso alla somministrazione a tempo determinato”.

La corte di Appello, inoltre, avrebbe omesso qualsiasi indagine sul contenuto della causale, in relazione alle censure di genericità e non intelligibilità sollevate dalle lavoratrici, per poi accogliere l’appello di TIM.

Per questa ragione, accogliendo il secondo motivo e dichiarando assorbiti gli altri due, la Corte di Cassazione ha deciso di cassare la sentenza impugnata e rinviarla alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

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