In una riunione tenutasi il 6 Giugno 2018, il Consiglio dell’AGCOM aveva emesso la delibera n. 269/18/CONS, con cui era stato deciso che gli operatori avrebbero dovuto restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi a seguito della fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, entro il 31 Dicembre 2018.
La fatturazione era stata attuata violando la delibera AGCOM n. 121/17/CONS, e la decisione dell’Autorità veniva resa nota dopo la pubblicazione delle delibere n. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS, con cui si diffidavano gli operatori a far cessare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 Giugno 2017.
Dalla data di pubblicazione della delibera 269/18/CONS a oggi, la questione della fatturazione a 28 giorni non ha smesso di far discutere.
Risale solo a poche settimane fa la notizia delle sentenze del TAR del Lazio relativa al ricorso mosso da Telecom Italia, Vodafone Italia S.p.a., Wind Tre S.p.a. e Fastweb S.p.a. contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito di una delibera da parte di quest’ultimo organo pronunciata nel Dicembre 2017.
In sede di delibera, l’Autorità aveva definito come illegittima l’anticipazione della decorrenza delle fatture a 28 giorni ed aveva dunque stabilito che venisse ristabilita la formula precedente. L’Agcom aveva inoltre condannato Telecom, Vodafone, Wind Tre e Fastweb al pagamento di una multa pari a più di un milione di euro per ciascun operatore.
La recente sentenza del TAR del Lazio ha però parzialmente accolto i ricorsi degli operatori, annullando le sanzioni amministrative pecuniarie, ma non i rimborsi verso i clienti coinvolti.
La restituzione dei giorni illegittimamente erosi resta dunque ancora un punto focale per le Autorità.
Tuttavia, la stessa delibera AGCOM 269/18/CONS descritta in apertura, ammette la possibilità, per gli operatori, “di proporre ai singoli interessati soluzioni di compensazione alternative, satisfattive del diritto di ristoro degli utenti, dandone idonea comunicazione”.
In altri termini, è permesso dalla direttiva stessa che gli operatori propongano soluzioni alternative rispetto alla restituzione in bolletta dei giorni erosi, e in caso di accettazione da parte dei singoli utenti, tali misure saranno considerate alternative alla restituzione degli importi.
Ma anche per la proposta di tale misure, che evidentemente possono variare da un operatore all’altro, il termine fissato era del 31 Dicembre 2018. Non si può quindi escludere che gli operatori presentino presto le proprie soluzioni di compensazione alternative.
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