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Tariffazione a 28 giorni: pesanti sanzioni per TIM e Wind Tre per violazione degli obblighi di trasparenza

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L’AGCOM, Autorità Garante per le Comunicazioni, ha pubblicato tre ingiunzioni nei confronti di TIM e Wind Tre per violazioni degli obblighi di trasparenza e diritto di recesso in merito alla modifica delle condizioni economiche delle offerte di telefonia mobile.

Nel caso di TIM sono state pubblicate due diverse delibere. Nella prima, si fa riferimento alla rideterminazione della variazione dell’8,6% prevedendo una riduzione dello 0,4% sui prezzi in vigore dal 5 Marzo 2018.

TIM aveva fatto notare che non sussisteva alcun diritto di recedere in questo caso, poiché si trattava di una rimodulazione positiva e perché lo stesso era stato già concesso con la comunicazione relativa alla precedente variazione dell’8,6%.

Nelle sedi ufficiali, TIM aveva promesso di inviare comunicazioni ai consumatori, dopo un provvedimento dell’AGCM che imponeva di interrompere il comportamento anticoncorrenziale dannoso per i clienti e preannunciare la modifica del prezzo.

Per la comunicazione di tale rimodulazione, Vodafone Italia e Altroconsumo hanno fatto notare che l’SMS inviato ai clienti, che avvertiva della modifica in diminuzione dello 0,4% e della possibilità di recedere, rischiava di poter essere frainteso e di non rispettare quindi il criterio di completezza e chiarezza informativa. Ciò, poiché nell’SMS si leggeva “il costo mensile delle tue offerte si è ridotto dello 0,4% rispetto a quanto precedentemente comunicato”, senza dunque esplicare chiaramente che il prezzo finale, che era appunto in aumento dell’8,2% (invece dell’8,6) e non in diminuzione dello 0,4%.

Nel corso del mese di Maggio del 2018, L’Autorità ha provveduto a controllare i documenti pubblicati, ravvisando effettivamente la non completezza delle informazioni fornite.

Nel valutare la violazione, l’AGCOM sottolinea come il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 70 del Codice delle Comunicazioni, ha leso il diritto di una platea di utenti di disporre di elementi essenziali per confrontare le offerte disponibili. In questo caso specifico, la società ha effettuato due manovre, una nel 5 Marzo 2018 e una seconda l’8 Aprile 2018, prima non concedendo il diritto di recesso e successivamente fornendo agli utenti “informative incomplete e fuorvianti, nonché impedendo ai medesimi di poter recedere anche presso tutti i punti vendita dove è possibile attivare o aderire al contratto”.

E’ stato quindi ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 1.044.000 euro, ritenendo la violazione di entità consistente.

Anche la seconda pubblicazione riguarda TIM, ma in questo caso si sofferma sulle utenze business. L’AGCOM ha ricevuto nell’ultimo anno diverse segnalazioni che hanno lamentato l’illegittimità di alcune modifiche riservate alla clientela business che, anche in questo caso, sembravano non rispettare la normativa in termini di obblighi informativi e diritto di recesso.

Anche in questo caso, l’Autorità sottolinea l’importanza di concedere a tutti gli utenti il diritto e la libertà di scegliere l’operatore e l’offerta migliore sulla base delle condizioni comunicate al momento della stipula, ferma restando la facoltà di recedere nel momento in cui venga esercitato dall’operatore lo ius variandi.

Le modifiche delle condizioni contrattuali previgenti ricadono nell’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni e vanno accompagnate da informative rese con preavviso adeguato, non inferiore ai 30 giorni, e con massima chiarezza.

Tuttavia, anche in questo caso, secondo l’AGCOM, le modifiche unilaterali comunicate all’utenza business non hanno presentato i migliori requisiti di tempestività, chiarezza e completezza delle informazioni. 

Nel caso specifico, la violazione di TIM consiste nell’aver dato risalto alla sussistenza di invarianza della spesa annuale, a discapito dell’effettiva variazione dei costi delle offerte su base mensile. Nelle comunicazioni, inoltre, non è stato indicato il nuovo prezzo in valore assoluto e non sono state date indicazioni sull’invarianza o meno dei contenuti fruibili.

Tali comunicazioni, considerate già lacunose, vengono aggravate dalle informazioni incomplete rese in caso di presenza di pagamenti rateali o promozioni in corso.

In questo caso, dunque, la variazione è stata considerata di media entità ed è stato ordinato di pagare come sanzione amministrativa la somma di 464.000 euro.

Per quanto concerne invece la delibera su Wind Tre, il discorso è affine a quello presentato nella prima ingiunzione a TIM. Wind Tre, infatti, aveva deciso di rimodulare la variazione in aumento, in occasione del ripristino della fatturazione mensile, dall’8,6% all’8,3%.

Anche il procedimento si è svolto in maniera affine al caso di TIM. Dopo diverse segnalazioni, anche da parte di Vodafone e Altroconsumo, circa una possibile non completezza delle informazioni fornite, l’AGCOM ha avviato la sua attività di verifica, riscontrando la non applicazione di tutti i requisiti di trasparenza, chiarezza e completezza delle informazioni.

Anche in questo caso, infatti, non era dapprima stato concesso il diritto di recesso per la rimodulazione positiva, ed erano state comunicate due modifiche unilaterali in un intervallo di tempo molto ristretto. La violazione è stata considerata dunque di entità consistente ed è stato ordinato il pagamento di una somma di 870.000 euro come sanzione amministrativa.

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