L’AGCOM ha pubblicato, in data 28 Novembre 2018, una delibera relativa ad un’ingiunzione contro la società Tim S.p.A., a seguito delle denunce operate da parte di alcuni suoi clienti, riguardo all’assenza di esplicite indicazioni sui prezzi effettivi di nuovi contratti telefonici e servizi.
Alcuni di essi hanno evidenziato, infatti, da parte di Tim una mancanza di chiarezza relativa alla comunicazione delle informazioni preordinate all’acquisto del consenso attraverso il canale web o per via telefonica.
Le informazioni sarebbero state carenti riguardo al prezzo delle offerte “Tim Smart Fibra” e “Tim Smart Casa”, con i relativi sconti. Gli istanti, in sede di attivazione, hanno creduto che il costo iniziale (scontato a 19 euro e 19,90 euro) sarebbe stato tale per un anno, per poi essere mutato in 29,90 euro al mese.
Lo sconto previsto invece sarebbe stato applicato da Tim addebitando una prima fattura di 19 euro/19,90, durante la prima fatturazione, per poi emettere una fattura di accredito di euro 29,90 euro dalla seconda fatturazione in poi, mentre lo sconto sarebbe stato riconosciuto successivamente, attraverso un rimborso accreditato dalle fatture emesse nei mesi successivi. Per tale motivo, la comunicazione non è risultata trasparente agli utenti, dal momento che le modalità di applicazione dello sconto non risultavano di immediata comprensione.
Altri utenti invece hanno evidenziato come la Società abbia attuato dei contratti diversi rispetto a quelli venduti, richiedendo il pagamento di servizi che invece avrebbero dovuto essere gratuiti, come il costo del modem e quello di attivazione dell’offerta.
In base alle testimonianze raccolte dall’AGCOM quindi è emerso che Tim, nell’arco di tempo tra il 31 Agosto 2017 e il 10 Gennaio 2018 ha agito contro le norme imposte, violando i principi di correttezza e di buona fede.
Tim, in sua difesa, relativamente all’acquisto di servizi avvenuti via web, ha affermato che il procedimento di compravendita sia stato a suo tempo giudicato dall’AGCM, dal quale avrebbe ottenuto un positivo riscontro riguardante la trasparenza dei servizi presentati. Tale difesa non è però stata considerata valida da parte dell’AGCOM, dal momento che ciò che è stato posto sotto il giudizio dell’AGCM riguardava solo il campo d’azione di tale autorità; in aggiunta il controllo dell’AGCM era riferito alla vendita di telefoni e tablet online, non di contratti di servizio.
L’AGCOM ha dunque riscontrato un’effettiva mancanza di trasparenza in relazione ai prezzi delle offerte acquistate dai clienti; è emerso inoltre che le stesse e-mail riepilogative relative agli ordini telematici, contenenti le condizioni contrattuali delle offerte, riportassero delle spiegazioni poco chiare. I prezzi effettivi quindi sono stati compresi dagli utenti soltanto ad avvenuta ricevuta della fattura e in alcuni casi sono stati applicati soltanto a seguito dei reclami avanzati dai clienti.
Tim ha dunque sostenuto di aver successivamente provveduto ad effettuare lo storno degli importi non richiesti in base al contratto, ma secondo l’AGCOM, ciò non fa venir meno la presenza di un effettivo comportamento illecito da parte della società.
L’AGCOM ha quindi confermato che la condotta operata dalla società Tim S.p.A. ha effettivamente violato le norme dell’articolo 70 del D.lgs 1° Agosto 2003, n. 259 e alla luce di ciò ha disposto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a duecentotrentaduemila euro, diffidando Tim dal riprendere nuove attività che continuino a ripetere le violazioni citate.
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