Vodafone pubblica l’ordinanza del Tribunale di Ivrea: fatturazione a 28 giorni contraria agli interessi dei consumatori
Mentre Vodafone impugna la sentenza del TAR sulla restituzione in bolletta dei giorni illegittimamente erosi, chiedendone la sospensione, oggi l’operatore ha dovuto pubblicare la decisione del Tribunale di Ivrea che il 23 Novembre 2018 ha respinto il reclamo contro il Movimento Consumatori. Vodafone è stato quindi tenuto a informare i clienti del loro possibile diritto al rimborso.
Con l’ordinanza del 23 Novembre 2018, infatti, il tribunale di Ivrea aveva respinto il reclamo proposto da Vodafone, ordinando alla compagnia telefonica di inviare entro cinque giorni una comunicazione agli utenti abbonati a servizi di telefonia fissa e informandoli della probabilità che la fatturazione a 28 giorni sia effettivamente illegittima.
I legali che avevano assistito l’associazione Movimento Consumatori avevano dichiarato che tale ordinanza andava sommandosi a quella del TAR Lazio, che aveva annullato le sanzioni amministrative pecuniarie, ma aveva comunque confermato i provvedimenti dell’AGCOM.
Il Segretario Generale dell’Associazione, Alessandro Mostaccio, aveva aggiunto che tutti i consumatori danneggiati dovranno essere risarciti e che il Movimento Consumatori si impegnerà a controllare che Vodafone adempia all’ordinanza del tribunale e alle delibere dell’Autorità.
E proprio cinque giorni dopo la delibera, ovvero oggi, 28 Novembre 2018, Vodafone ha pubblicato quanto richiesto dal Tribunale di Ivrea nella sua pagina Vodafone Informa.
Si legge che il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ha rilevato che:
“Sussiste il fumus che l’applicazione e l’uso da parte di Vodafone Italia di un sistema di fatturazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e dei servizi con questa convergenti, basato su una cadenza temporale di quattro settimane o 28 giorni, sia contrario agli interessi collettivi dei consumatori di cui all’art. 2 comma 2° lett. c), c-bis), e) del codice del consumo e costituisca una pratica commerciale scorretta vietata dall’art.20 C.d.C.”.
Dichiarato ciò, è stato quindi inibito a Vodafone Italia l’uso e l’applicazione di ogni sistema di rinnovo e di fatturazione dei contratti di telefonia fissa e servizi collegati che prevedano una fatturazione basata su una cadenza temporale inferiore al mese solare, o ai suoi multipli.
Inoltre, Vodafone Italia, come anticipato, è stata tenuta a pubblicare l’ordinanza con lo scopo di informare i consumatori che sussiste l’elevata probabilità che la fatturazione a 28 giorni sia illegittima e contraria alla delibera AGCOM 252/20016/CONS, come modificata dalla delibera AGCOM 121/17/CONS e che, nonostante la fatturazione sia stata riportata alla cadenza mensile, “potrebbe sussistere in capo al singolo consumatore il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte nel periodo di illegittima fatturazione a partire dal 23/06/2017″.
Inoltre, Vodafone è stata obbligata anche ad inviare agli abbonati ai servizi di telefonia fissa o ai servizi a questa collegati la medesima comunicazione.
Per finire, il Tribunale di Ivrea ha condannato Vodafone Italia al pagamento delle spese di lite in favore dell’Associazione Movimento Consumatori per una cifra pari a 14.566,50 euro.
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