TAR: annullate le sanzioni Agcom per la fatturazione a 28 giorni. Confermati i rimborsi ai clienti coinvolti
Giorno 21 Novembre 2018 sono state pubblicate dal TAR del Lazio le sentenze emanate giorno 14 Novembre 2018, relativamente al ricorso mosso da Telecom Italia, Vodafone Italia S.p.a., Wind Tre S.p.a. e Fastweb S.p.a. contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito di una delibera da parte di quest’ultimo organo pronunciata nel Dicembre 2017.
L’Agcom, in tale data, si era espressa condannando gli operatori telefonici chiamati in causa relativamente al cambiamento sulla procedura di fatturazione, che era stata modificata introducendo una cadenza quadrisettimanale, invece che mensile. In sede di delibera, l’Autorità aveva definito come illegittima l’anticipazione della decorrenza delle fatture ed aveva dunque stabilito che venisse ristabilita la formula precedente.
Attraverso tale delibera, l’Agcom aveva quindi condannato Telecom, Vodafone, Wind Tre e Fastweb al pagamento di una multa pari a più di un milione di euro per ciascun operatore.
La sentenza che invece è stata recentemente emanata in via definitiva dal TAR del Lazio, ha parzialmente accolto i ricorsi degli operatori, annullandone le sanzioni amministrative pecuniarie, ma non i rimborsi verso i clienti coinvolti.
Infatti, le aziende TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sono obbligate a restituire in bolletta i giorni erosi agli utenti, per effetto della violazione della delibera AGCOM n. 121/17/CONS relativa alla fatturazione a 28 giorni delle offerte di linea fissa o convergenti. Quindi i clienti coinvolti dovrebbero essere rimborsati entro il 31 Dicembre 2018, salvo eventuali ricorsi da parte degli operatori implicati.
In particolare, sono quattro le sentenze attraverso cui il Tribunale Amministrativo Regionale si è pronunciato:
– la n.11303/2018 che vede il ricorso di Wind Tre Spa, mossa contro l’Agcom per l’annullamento della delibera del 19 Dicembre 2017, riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria e l’annullamento per gli utenti di importi relativi al corrispettivo “per il numero di giorni di servizio non fruiti”;
– la n.11304/2018 relativa al ricorso da parte di Vodafone Italia S.p.A contro l’Agcom, per l’annullamento della delibera del 19 Dicembre 2017 recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS (contestazione n. 7/17/DTC)”;
– la n.11305/2018 che concerne Telecom Italia S.p.A, per l’annullamento dell’Ordinanza di ingiunzione deliberata dall’Agcom il 21 Dicembre 2017 e della delibera relativa allo storno dei pagamenti a favore degli utenti per via degli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture, emesse successivamente alla data del 23 Giugno 2017;
– la n.11306/2018 riguardante il ricorso eseguito da Fastweb S.p.A. contro l’Agcom a seguito dell’ingiunzione nei confronti della società Fastweb S.p.A. per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/Cons come modificata dalla delibera 121/17/Cons (contestazione n. 9/17/DTC), adottata nella seduta del 19 Dicembre 2017.
Il TAR depositerà entro un mese le motivazioni delle sentenze.
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