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Libera scelta del modem: il Tar respinge il ricorso per sospensione cautelare di Tim

Dopo la sua pubblicazione, il contenuto della delibera (348/18/CONS) con cui l’Agcom ha approvato il conclamato regolamento sulle misure attuative la libertà di scelta delle apparecchiature terminali per un accesso aperto ad internet non subirà alcuna variazione, in forza della pronuncia emessa oggi 16 Novembre 2018 dal Tar Lazio, sulla richiesta da parte di Tim di sospendere gli effetti della delibera in vista del ricorso pendente su di essa.

Tar modem scelta TIM

Nello specifico, l’Ansa ha reso noto che il Tar ha respinto la richiesta con cui Tim chiedeva di sospendere gli effetti delle nuove misure concernenti il diritto di libera scelta degli apparecchi terminali da parte degli utenti fino alla pronuncia definitiva sull’illegittimità delle nuove disposizioni.

L’udienza per quest’ultima fattispecie è prevista nei prossimi mesi, ma la delibera dell’Agcom ha stabilito i termini entro i quali gli operatori di telefonia devono adeguarsi. Inoltre dopo che la delibera il 2 Agosto è stata pubblicata, l’Agcom ha con la delibera n. 476/18/CONS prorogato di 30 giorni i termini attuativi. Questo nuovo quadro genera due nuove scadenze.

In primo luogo, la scadenza dei 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto entro cui “i fornitori di servizi di accesso ad Internet [devono adeguare] le condizioni contrattuali, le indicazioni commerciali e le informazioni da fornire agli utenti finali” del provvedimento che istituisce il regolamento approvato dall’Agcom per rendere vigenti le misure attuative che sanciscono la libera scelta degli apparecchi terminali, sposta il termine di tale obbligo al 30 Novembre 2018.

Entro questa data cioè, gli operatori dovranno adeguarsi a proporre servizi che garantiranno la libera scelta del modem.

Secondariamente, la scadenza dei 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto entro cui “I fornitori di servizi di accesso ad Internet, limitatamente ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale, [devono proporre] all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione”, genera per tale obbligo il termine del 31 Dicembre 2018.

Sfruttando la proroga di 30 giorni anche per il termine entro il quale era possibile far ricorso, (il diritto era esercitabile fino al 31 Ottobre), anche Fastweb e Vodafone hanno presentato un ricorso amministrativo contro le nuove disposizioni emanate dall’AGCOM.

Respinto il ricorso di sospensione cautelare di Tim, le date stabilite da Agcom dovranno ora essere rispettate dagli operatori indipendentemente da quale sarà l’esito dell’udienza sull’illegittimità delle nuove regole sulla libera scelta del modem.

Solo se in tale istanza il ricorso darà ragione agli operatori, questi ultimi potranno far richiesta eventualmente di eventuali risarcimenti per il danno subito e per il mancato lucro.

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