L’AGCOM ha di recente definito una controversia avvenuta tra un consumatore e l’operatore virtuale PosteMobile, riguardo l’addebito “non dovuto” di somme per il traffico extrasoglia dell’opzione tariffaria “Internet 100 ore”.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha infatti pubblicato sul suo sito una nuova determina, risalente al 21 Settembre 2018, riguardante la controversia tra un cliente e l’operatore di rete mobile virtuale PosteMobile.
Il cliente aveva richiesto l’intervento dell’Autorità tramite un’istanza, presentata il 28 Novembre 2017, in merito ad un’utenza telefonica a cui sono stati addebitati importi “non dovuti”.
In particolare, l’utente dichiarava che l’operatore avrebbe addebitato “ripetutamente” il canone relativo al mese di Febbraio 2017, pertanto richiedeva il rimborso totale di 98 euro.
Dal canto suo, PosteMobile si è difesa dichiarando che il cliente aveva attivato il numero oggetto della controversia in data 30 dicembre 2016, con il piano base denominato “Postemobile Unica New” e l’opzione tariffaria “PosteMobile Internet 100 ore”.
Questa offerta prevedeva la possibilità di utilizzare fino a 100 ore di traffico internet a fronte del pagamento anticipato del canone mensile di 19 euro. Superata la soglia di 100 ore previste dall’opzione, il costo della navigazione era di 2,02 euro all’ora. La tariffazione prevista per il traffico incluso nel canone mensile e per quello extrasoglia è a sessioni anticipate di 15 minuti.
Come si evince dal tabulato di traffico riportato dall’operatore durante il procedimento, nel periodo tra il 28 Gennaio e il 27 Febbraio 2017, il cliente aveva effettuato traffico internet per un totale di 110,46 ore. Di conseguenza, al cliente era stata addebitata la somma di 31,74 euro per il traffico extrasoglia effettuato.
PosteMobile dichiarava anche di aver informato il cliente delle caratteristiche relative al piano tariffario sottoscritto sia tramite la documentazione pubblicitaria, sia attraverso il sito web. Inoltre, nel documento pubblicato da AGCOM, si ricorda che “in linea con il quadro normativo e regolamentare vigente, il Cliente viene informato, in prossimità e al momento del superamento delle ore di traffico internet incluse nel canone mensile, dell’applicazione delle tariffe extrasoglia sopra citate“.
Proprio su questo punto, l’Autorità ha osservato come, nonostante l’operatore sostenesse di aver correttamente informato l’utente riguardo il raggiungimento della soglia di traffico prevista dall’offerta, del traffico residuo e del passaggio alla tariffa a consumo, in realtà non è stata data prova degli avvertimenti dovuti.
Pertanto, AGCOM ha deciso di accogliere parzialmente le richieste dell’utente, obbligando PosteMobile a risasrcire interamente la somma addebitata al cliente a titolo di corrispettivo per il traffico extrasoglia effettuato nel periodo oggetto della segnalazione.
In precedenza, come riportato nel documento, in sede conciliativa era stato proposto da PosteMobile all’utente una ricarica di 40 euro, un indennizzo di 38 euro e l’attivazione dell’opzione “internet 100 ore”, con rimborso del primo canone (pari a 40 euro). Tuttavia l’utente aveva rifiutato questa proposta.
Se l’operatore decide di non impugnare l’atto entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR del Lazio, dovrà comunicare l’avvenuto adempimento ad AGCOM entro 60 giorni dalla notifica.
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