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Agcom: due prefissi per riconoscere le chiamate dai call center, ma ci sono deroghe

Al termine di un percorso durato più di un anno, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha ufficialmente indicato i prefissi telefonici che identificheranno le chiamate provenienti da call center nello svolgimento delle loro attività rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili.

La delibera (Delibera n. 156/18/CIR), che istituisce le nuove numerazioni, individua due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Quando l’idea fu concepita nel 2017 per arginare la diffusione del telemarketing selvaggio si parlava al singolare.

Si parlava cioè di un solo prefisso telefonico che identificasse qualsiasi tipo di chiamata proveniente da un call center. La versione finale della Legge n. 5 del 11 gennaio 2018, ha invece incaricato l’Agcom di individuarne due entro novanta giorni dall’entrata in vigore del testo (cioè il 4 Febbraio 2018).

Infatti, mentre il prefisso 0843 identificherà un distretto fittizio riservato per le comunicazioni finalizzate ad attività statistiche, il prefisso 0844 renderà riconoscibili le comunicazioni finalizzate a ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Questa duplice soluzione è stata individuata dopo le proteste da parte dei sindacati e delle aziende del settore preoccupati per una possibile limitazione delle attività di call center in virtù della loro più facile riconoscibilità con un solo prefisso.

Bisogna considerare, inoltre, come è scritto nella stessa delibera, “che la norma consente agli operatori che svolgono attività di call center di utilizzare come CLI (Calling Line Identification, ndr) anche numeri diversi da quelli con codice 084, definiti dalla presente delibera, con il vincolo che tali operatori siano contattabili tramite tali numeri”.

Le aziende che operano direttamente nel campo del call center quindi non sono quindi tenute a rispettare l’obbligo come soggetto chiamante di utilizzare il codice identificativo. Molte società che ricorrono sempre più frequentemente a call center esterni, tra cui le stesse società che operano nella vendita di servizi nel settore delle telecomunicazioni, potrebbero quindi beneficiare delle deroghe agli obblighi previsti dalla legge e dalla delibera.

I call center veri e propri avrebbero il solo obbligo di rendersi richiamabili, e di permettere che al CLI utilizzato in alternativa al codice 084 risponda un sistema IVR (Interactive Voice Responder), attivo 24 ore su 24, che fornisce all’utente le informazioni complete relative alla società chiamante, e altresì di permettere all’utente di richiedere di essere richiamato qualora provi a mettersi in contatto con il call center.

Le disposizioni sono inderogabili quindi solo per gli operatori che non svolgono attività di call center.

L’Autorità stabilisce, per quanto riguarda gli aspetti procedurali,  che le disposizioni contenute nel provvedimento siano implementate entro 180 giorni dall’accordo tra l’operatore di comunicazione elettronica e il call center interessato. Il provvedimento modifica ed integra il Piano di Numerazione Nazionale.

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