In seguito alle numerose richieste di avviamento di procedimenti istruttori nei confronti di SKY e del gruppo Perform (Dazn), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso pubbliche le informative di avvio istruttorio in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti e non solo.
Tali informative relative alle istruttorie nei confronti delle società citate, sono state pubblicate nella giornata di oggi, Lunedì 15 Ottobre 2018, all’interno del Bollettino Settimanale dell’anno XXVIII n. 38, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità www.agcm.it.
Le parti interessate sono Perform Investment Limited (nome commerciale DAZN) che offre servizi di streaming di eventi sportivi sia live che on demand e Perform Media Services S.r.l., due società facenti parte di Perform Group, operante nella raccolta, produzione e distribuzione di contenuti multimediali relativi ad eventi sportivi e di intrattenimento. Un’istruttoria è stata avviata anche nei confronti di SKY Italia S.r.l., società operante nella produzione e distribuzione di canali digitali a pagamento, di servizi pay per view e non solo, via satellite e via cavo.
In qualità di segnalanti ci sono invece diverse Associazioni di consumatori come CODACONS e Altroconsumo, per quanto riguarda DAZN, e CODACONS., U.Di.Con. e Altroconsumo, per quanto concerne SKY.
Qualche tempo fa era già stata annunciata la richiesta all’Antitrust del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, tradizionalmente conosciuto come Codacons.
Nello specifico le due società Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l., potrebbero aver praticato delle condotte scorrette e violanti il Codice del Consumo durante la promozione via web e TV del prodotto DAZN e nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto i servizi DAZN.
La prima condotta ha a che fare con la presunta ingannevolezza dei messaggi promozionali relativi al servizio, diffusi sia sul proprio sito che in TV, con spot televisivi dedicati, per l’offerta del pacchetto calcio serie A per la stagione 2018/19. In questo contesto, l’utilizzo dello slogan “quando vuoi, dove vuoi” avrebbe fatto credere al consumatore finale di avere la possibilità di usufruire del servizio in qualunque luogo, omettendo le numerose limitazioni tecniche che avrebbero potuto impedirne o renderne difficoltosa la fruizione. Secondo l’AGCM infatti, sia nel caso dello spot mandato in onda nel Luglio del 2018 che nella homepage della piattaforma, viene sottolineata l’estrema disponibilità e facilità di utilizzo del servizio senza nessuna puntualizzazione tecnica, invece indispensabile.
La seconda condotta contestata è invece relativa all’utilizzo di modalità di pubblicizzazione del proprio servizio, potenzialmente ingannevoli, in quanto contenti informazioni come lo slogan “Non c’è contratto, potrai disdire ogni mese”, volte a far credere al consumatore finale di poter usufruire di un mese gratuito del servizio senza contratto o abbonamento. Tuttavia, in realtà, l’AGCM fa notare che il consumatore stipula un vero e proprio contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo
La terza e ultima condotta oggetto dell’istruttoria contro DAZN, riguarda invece la presunta aggressività dovuta all’addebito automatico del costo mensile previsto dal contratto, vista la mancata ed effettiva acquisizione di un consenso consapevole da parte del consumatore, che sarebbe cosi indotto a credere nello sfruttamento del servizio per il primo mese senza alcun addebito, quando in realtà ciò comporta l’automatico addebito dell’importo per l’utilizzo dei mesi successivi.
Le condotte, che avrebbero violato il Codice del Consumo, oggetto del procedimento avviato nei confronti di SKY, riportate nel bollettino sono invece le seguenti:
L’AGCM accusa l’emittente di Murdoch di avere adottato campagne pubblicitarie atte alla promozione del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, essendo prive di adeguate e necessarie informazioni più dettagliate sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, avrebbero indotto i nuovi clienti ad intraprendere una decisione commerciale non del tutto consapevole.
Il claim incriminato, utilizzato nelle principali pagine del sito web, sarebbe “Il tuo calcio, tutto da vivere“, colpevole di non aver informato in modo adeguato il consumatore sui limiti dell’offerta relativa alla trasmissione e fruizione delle partite di serie A, in particolare, con riferimento alle fasce orarie. Lo stesso discorso varrebbe anche per lo spot televisivo SKY relativo al pacchetto SKY Calcio, in cui masse di tifosi con le maglie di varie squadre si dirigono verso uno stadio alla ricerca di un posto a sedere senza alcun messaggio esplicativo circa il contenuto specifico dell’offerta.
L’altra condotta contestata riguarda i già clienti abbonati al pacchetto calcio offerto da SKY, che sarebbero stati indotti a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse cambiata. L’emittente avrebbe dovuto indicare la significativa diminuzione del pacchetto sulla base del numero di partite trasmesse (da 10 di Serie A dell’anno scorso, a 7 di quest’anno) e l’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti.
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