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Wind Tre: informativa sulle disposizioni della Delibera 347/18/CONS in materia di indennizzi automatici

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Sul sito del brand Wind è presente, nella sezione Wind Informa, un’informativa sulle disposizioni introdotte dalla Delibera 347/18/CONS dell’AGCOM, relativa alla modifica del regolamento in materia di indennizzi.

Wind Tre annuncia quindi che in caso di ritardo imputabile all’operatore nell’attivazione del servizio e nel trasloco dell’utenza, o anche in caso di illegittima sospensione o cessazione dello stesso per ragioni amministrative, verrà corrisposto un indennizzo automatico al cliente segnalante, alternativamente in fattura o in credito telefonico, del valore di 7,50 euro al giorno per ciascun servizio non accessorio.

Per i servizi accessori, invece, l’indennizzo è pari a 2,50 euro, per un massimo di 300 euro. Anche nel caso dei servizi gratuiti l’operatore prevede un indennizzo pari a 1 euro, fino a un massimo di 100 euro.

La gravità del ritardo o della sospensione è chiaramente dipendente dal tipo di servizi offerti e dal genere di utenza. Per questa ragione, gli indennizzi automatici sopra elencati sono soggetti a un aumento pari a un terzo del loro valore nel caso in cui il servizio internet sia su banda ultralarga e del doppio del loro valore nel caso di disservizi su utenze business, oggetto di contratto per adesione.

Per finire, la nota di Wind ricorda che gli indennizzi per le altre fattispecie di disservizio disciplinati dalla Carta dei Servizi possono essere richiesti dal cliente attraverso diverse modalità e anche per via telefonica, chiamando al 155 e al 1928, rispettivamente per clienti consumer e business.

La medesima nota è presente anche sul sito del brand Tre, nella sezione Tre Informa. Il contenuto è evidentemente identico, ma si ricorda che per gli indennizzi richiesti dal cliente, i numeri telefonici in questo caso sono il 133 e il 139, rispettivamente per i clienti consumer e business.

Nell’allegato A della delibera dell’AGCOM è possibile leggere ulteriori informazioni a riguardo.

Nello specifico, per quanto concerne l’indennizzo automatico, l’Autorità stabilisce che esso vada corrisposto mediante accredito nella prima fattura utile decorsi quarantacinque giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva alla segnalazione.

Nel caso in cui la somma da corrispondere a titolo d’indennizzo dovesse superare l’importo della prima fattura utile, la parte in eccesso, se superiore a 100 euro, sarà corrisposta su richiesta dell’utente attraverso assegno o bonifico bancario, entro trenta giorni dall’emissione della relativa fattura.

Per tutte le utenze con pagamento anticipato del traffico, invece, l’indennizzo andrà corrisposto tramite accredito del corrispettivo, che è considerato credito trasferibile e monetizzabile.

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