L’AGCOM ha autorizzato la società Digi Italy, a capo dell’operatore virtuale Digi Mobil, ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’articolo 6, quarter, parte 2, del regolamento UE.
L’operatore Digi Mobil aveva richiesto il 30 Luglio 2018 di essere autorizzato ad applicare un sovrapprezzo del roaming al dettaglio, ai sensi dell’art. 6 quater del Regolamento UE n. 531/2012, modificato dal Regolamento UE 2015/2120, e del Regolamento di esecuzione UE 2016/2286.
L’Autorità ha considerato che in data 25 Novembre 2015, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il regolamento n. 2015/2020 che ha introdotto l’oramai noto principio del Roaming Like At Home, che prevede l’applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce, SMS e dati generato in uno qualsiasi dei Paesi appartenenti all’Unione Europea.
Tuttavia, il regolamento stesso ammette che in circostanze specifiche ed eccezionali il fornitore possa presentare domanda di autorizzazione per l’applicazione di un sovrapprezzo, per assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale e solo nelle misure necessarie per recuperare i costi di fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
Digi Mobil ha proceduto con la richiesta fornendo tutte le informazioni necessarie e completando le procedure richieste.
L’Autorità è stata quindi chiamata a verificare il caso specifico per stabilire se “il margine negativo netto generato dai servizi roaming al dettaglio sia uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili ossia degli utili della vendita di servizi mobili diversi dai servizi in roaming al dettaglio forniti all’interno dell’Unione, escludendo in tal modo i costi e le entrate derivanti dai servizi di roaming al dettaglio”.
Si puntualizza, nel comunicato stampa dell’AGCOM, che il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi wholesale applicabili, definiti dal Regolamento 920/2017.
Analizzati i documenti riportati, l’AGCOM ha constatato che Digi Mobil non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio poiché il margine netto negativo per la fornitura di tali servizi è superiore al 3% indicato dal Regolamento.
Dunque, l’operatore possiede tutti i prerequisiti per essere autorizzato ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di roaming per 12 mesi. Per questa ragione, l’AGCOM autorizza la società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming secondo i valori massimi riportati al comma 2, che consistono in 3,2 eurocent/min per le chiamate (uscenti); 1 eurocent per SMS (uscenti); 0,6 eurocent/MB per traffico dati (0,45 eurocent a partire dal 1 gennaio 2019).
Per ragioni di trasparenza, la società sarà tenuta a fornire ai propri clienti una tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati attraverso uno specifico SMS. Inoltre, andrà fornita adeguata informativa anche nel sito web e attraverso i consueti canali di comunicazione.
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