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AGCOM: ingiunzione a TIM e Wind Tre per le violazioni riscontrate in termini di trasparenza e comparazione delle offerte

L’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha pubblicato due ordinanze di ingiunzione per TIM e Wind Tre per le violazioni riscontrate nell’ambito delle attività di vigilanza volte a verificare le misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dei vari operatori.

Per quanto concerne il caso TIM, l’Autorità ha riscontrato che i siti dedicati alle offerte consumer e business non rispettavano tutte le prescrizioni dell’art. 4 della delibera n. 252/16/CONS.

Nello specifico, l’elenco delle offerte vigenti, sottoscrivibili e non sottoscrivibili, presentava degli schemi grafici in cui talvolta risultavano riportati dei codici alfanumerici invece dei nomi commerciali delle offerte compatibili con una determinata opzione.

In secondo luogo, per alcune offerte di linea mobile con navigazione internet, non era sempre presente un’indicazione del costo del traffico internet extra soglia. Sono stati riscontrati inoltre, sia per le offerte di linea fissa che per quelle di linea mobile, dei problemi di chiarezza per quanto concerne le informazioni relative ai costi di attivazione e di disattivazione o recesso, non sempre facilmente consultabili o indicati in modo non univoco, per esempio mostrando un range di prezzo, senza allegata descrizione.

Discorso simile anche per le offerte dedicate ai clienti business.

L’AGCOM ha quindi richiamato la ratio alla base degli obblighi informativi previsti ai sensi dell’art. 71 del Codice. Lo scopo, ricorda la delibera, è quello di garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti per confrontare le offerte e scegliere consapevolmente.

Con riferimento alla gravità della situazione, si afferma:

La Società, omettendo di fornire, nelle sezioni “trasparenza tariffaria” dei propri siti web istituzionali, dedicate rispettivamente a consumatori e utenti business, tutte le informazioni prescritte dall’art. 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS con il grado di dettaglio e l’evidenza grafica richieste dalla norma, non ha assicurato a consumatori e utenti la piena e completa conoscenza di informazioni contrattuali ed economiche rilevanti attinenti alle proprie offerte, penalizzando, altresì, la comparabilità con le offerte degli altri operatori a detrimento della concorrenzialità del mercato e della libertà di scelta degli utenti. Tuttavia, il difetto di trasparenza è stato sanato con gli interventi successivi alla contestazione. La violazione, pertanto, può essere considerata di media entità e di breve durata.

Così, considerata anche la difesa di TIM e tutti i meccanismi posti in essere per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, l’AGCOM ha ordinato di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di 87.000 euro per la violazione dell’art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS.

Per quanto riguarda invece Wind Tre, sempre nell’ambito delle sue attività di vigilanza, l’AGCOM ha riscontrato come, nelle pagine di trasparenza tariffaria del brand Wind, risultasse omesso l’elenco delle offerte vigenti non più sottoscrivibili nella pagina dedicata a privati e professionisti.

Inoltre, “non erano accessibili i prospetti informativi di tutte le opzioni e promozioni indicate, mancando il relativo collegamento ipertestuale o essendo inaccessibile la pagina di destinazione”.

Dubbi in termini di chiarezza anche per quanto concerneva i costi di disattivazione o recesso delle offerte da rete fissa indicati nelle tabelle della pagina “trasparenza tariffaria” dedicata a privati e professionisti. Nel caso specifico, si contesta il fatto che le specifiche riportate nelle tabelle, importi a parte, non risultavano leggibili. Inoltre, anche per Wind Tre, veniva indicato talvolta un range senza fornire adeguate istruzioni per la comprensione dei valori riportati.

Anche per il marchio Tre sono stati evidenziati problemi relativi all’incompletezza delle informazioni presenti nella pagina dedicata alla trasparenza tariffaria: non erano presenti, infatti, gli schemi grafici tabellari delle offerte di rete mobile sottoscrivibili dai professionisti.

Inoltre, le informazioni sull’esistenza di costi di attivazione e di disattivazione o recesso erano talvolta poco chiare, similmente al caso di Wind.

Capitolo a parte per quanto concerne i costi di incasso di fatture e bollette telefoniche per i due brand.

Su questo aspetto, l’AGCOM fa notare che “le uniche informazioni presenti sul sito web aziendale www.wind.it in ordine alla quantificazione dei costi di incasso erano reperibili, per utenti privati e professionisti, alla pagina “Wind Informa”, accessibile dal link presente in calce alla home page del sito aziendale e fornite nell’ambito di due comunicazioni di modifica delle condizioni generali di contratto (rispettivamente per telefonia fissa e mobile), decorrenti dal mese di giugno 2017”.

Per quanto riguarda il brand Tre, le condizioni generali di contratto relative ai servizi di telefonia mobile per persone fisiche e per le persone giuridiche o ditte individuali non facevano cenno all’esistenza di tali costi. Inoltre, non era presente nessuna comunicazione sul sito atta a quantificare i costi di incasso.

L’Autorità ha quindi richiamato lo stesso principio utilizzato per la delibera sul caso TIM, suddividendo il giudizio sulla gravità in due parti. Non avendo Wind Tre fornito tutte le informazioni necessarie nelle sezioni dedicate alla trasparenza tariffaria, con il grado di dettaglio richiesto dalla norma, la gravità della violazione può ritenersi di media entità e breve durata, anche grazie alla piena collaborazione di Wind Tre successivamente ai primi riscontri dell’AGCOM.

Per le omissioni informative relative all’ammontare dei costi di incasso applicati, invece, per via del costo fisso e ricorrente sostenuto dagli utenti,  la gravità è stata considerata di rilevante entità e di breve durata.

Per queste ragioni, L’AGCOM ha ordinato a Wind Tre di pagare la somma di 348.000 euro per la violazione degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS.

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