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AGCOM: sanzionati TIM, Vodafone e Fastweb per la mancata adozione della cadenza mensile nelle offerte di rete fissa

Oggi, 28 Settembre 2018, l’AGCOM ha reso noti alcuni provvedimenti riguardanti la mancata adozione della cadenza mensile per il rinnovo delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, da parte di Vodafone, TIM e Fastweb.

Le ingiunzioni nei confronti delle tre società arrivano in seguito alla violazione dell’articolo 3, comma 10, della delibera N. 252/16/cons. L’Autorità ha effettuato delle attività di vigilanza al fine di verificare il rispetto, da parte delle società, di quanto disposto.  Sulla base dei documenti acquisiti, è emerso che Vodafone, TIM e Fastweb, sui loro siti web ufficiali, promuovevano delle offerte di telefonia fissa, anche convergenti, con cadenza di rinnovo e di fatturazione sulla base di 4 settimane invece che mensile.

Per quanto concerne TIM, la società ha evidenziato che tale provvedimento sanzionatorio è stato oggetto di ricorso dinanzi al TAR Lazio, segnalando l’opportunità di una sua sospensione in attesa dell’esito dello stesso. Inoltre, TIM, nell’adeguare i processi di fatturazione al nuovo ciclo su base mensile, “ha prestato legittimo affidamento alle indicazioni della norma primaria che ha indicato il 5 aprile 2018 quale termine ultimo concesso agli operatori per ripristinare il ciclo di fatturazione su base mensile.”

TIM ha quindi ribadito la legittimità del proprio operato e l’assenza dei presupposti necessari per procedere con una sanzione amministrativa, chiedendo l’archiviazione del procedimento. 

Tuttavia, l’AGCOM ha reputato tale richiesta non accoglibile. In termini di gravità, il mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia fissa “ha leso il diritto della generalità degli utenti di disporre di informazioni complete e trasparenti al fine di confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e operare scelte contrattuali consapevoli”. La violazione è stata quindi intesa di entità consistente, ma di breve durata.

L’Autorità ha quindi ordinato a TIM S.p.A di versare la somma di 696.000 euro come sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

AGCOM

Per quanto concerne invece il procedimento nei confronti di Fastweb, la Società ha osservato che il procedimento sanzionatorio ha come oggetto la stessa contestazione sollevata nell’ambito del procedimento n. 9/17/DTC che si è già concluso con una delibera il 19 Dicembre 2017. Quindi, ciò implicherebbe una duplicazione indebita della sanzione.

Anche Fastweb ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio de quo, poiché fondato su contestazioni errate. Tuttavia, anche in questo caso l’AGCOM ha ritenuto insufficienti le argomentazioni poste dall’operatore, giudicando la violazione come di entità consistente e di breve durata.

Per questa ragione, l’AGCOM ha ordinato a Fastweb S.p.A. di versare la somma di 406.000 euro come sanzione amministrativa.

Per finire, Vodafone ha osservato, come Fastweb, la doppia contestazione, sottolineando di non aver lanciato sul mercato, nell’intervallo temporale preso in esame, alcuna nuova offerta di rete fissa, anche di tipo convergente. Anche Vodafone ha quindi ribadito la legittimità del proprio operato. L’AGCOM, ritenendo però la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa, obbliga Vodafone a pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di 580.000 euro. Anche per Vodafone, la gravità è stata valutata come nei casi di TIM e Fastweb.

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