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TIM ricorda nei suoi avvisi ufficiali le clausole contrattuali delle modifiche unilaterali

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Oggi, 18 Agosto 2018, TIM ha inserito una comunicazione sul suo sito ufficiale, nella sezione Comunicazioni e News per i consumatori, con la quale si informano tutti i clienti che a partire dal giorno 1 Settembre 2018 le clausole contrattuali delle modifiche unilaterali dell’operatore saranno riformulate.

Nello specifico, TIM ricorda di aver facoltà di monificare unilateralmente le condizioni economiche, tanto in termini di tipologia dei corrispettivi e degli oneri a carico del cliente, quanto in termini di misura e struttura degli stessi. Inoltre, TIM può variare le condizioni contrattuali e di erogazione e fruizione dei servizi.

Per fare ciò, l’operatore è tenuto a dare comunicazione al cliente con almeno 30 giorni di anticipo, garantendo il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione per tale arco temporale.

La nota è la seguente:

TIM informa che, a decorrere dal 1 settembre 2018, le clausole contrattuali relative alle modifiche unilaterali sono riformulate come di seguito indicato.

TIM ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche, sia nella tipologia che nella misura e nella struttura dei corrispettivi e degli oneri a carico del cliente comunque denominati, come anche di variare le condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi, dandone comunicazione al cliente con almeno 30 giorni di anticipo e assicurando al cliente, per tale periodo di tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, fermo restando quanto di seguito previsto.

TIM potrà avvalersi della suddetta facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni economiche delle condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi:

(i) per esigenze tecniche, gestionali e/o economiche, quali, a titolo esemplificativo, mutamenti delle politiche commerciali e/o mutamenti tecnici delle piattaforme di rete e/o delle strutture di produzione o di commercializzazione;

(ii) per mutamento della disciplina normativa e regolamentare di riferimento e/o dei pertinenti orientamenti giurisprudenziali anche connessi a aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti;

(iii) per mutamenti delle condizioni del mercato che incidano sull’equilibrio economico e/o sui richiamati aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti;

(iv) per variazione delle modalità e dei termini di attivazione e disattivazione delle Carte SIM e per aggiornamenti resi necessari al fine di assicurare il corretto uso delle stesse e dei servizi forniti in relazione a fenomeni abusivi e/o fraudolenti.

La nota presente sul sito di TIM da oggi, giorno 18 Agosto 2018.

Nella nota rivolta ai consumatori, TIM afferma di potersi avvalere della facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni economiche, delle condizioni contrattuali e dell’erogazione e fruizione stessa dei servizi, per diverse ragioni.

In primo luogo, l’operatore può avviare una modifica unilaterale per esigenze tecniche, gestionali o economiche. Un esempio, in tal senso, sono i cosiddetti mutamenti delle politiche commerciali, oppure i mutamenti tecnici delle piattaforme di rete, o ancora delle strutture di produzione e commercializzazione.

Secondariamente, ciò può avvenire anche per un mutamento della disciplina normativa e regolamentale di riferimento, o più semplicemente degli orientamenti giurisprudenziali, che sono talvolta connessi ad aspetti tecnici o gestionali dei servizi forniti.

O ancora, è possibile che l’operatore decida per una modifica unilaterale se le mutate condizioni del mercato rischiano di incidere sull’equilibrio economico o sui già citati aspetti tecnici e gestionali dei servizi forniti.

Infine, la modifica unilaterale può aver luogo per sopraggiunte variazioni delle modalità e dei termini di attivazione e disattivazione delle Carte SIM, oppure per aggiornamenti resi necessari per assicurare il corretto uso delle stesse e dei loro servizi, in relazione a fenomeni abusivi o fraudolenti.

MondoMobileWeb ha verificato tale riformulazione nelle norme d’uso aggiornate ad Agosto 2018 e disponibili sul sito dell’operatore, e la voce, corrispondente al punto 5, è la medesima:

TIM ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche, sia nella tipologia che nella misura e nella struttura dei corrispettivi e degli oneri a carico del cliente comunque denominati, come anche di variare le condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi, dandone comunicazione al cliente con almeno 30 giorni di anticipo e assicurando al cliente, per tale periodo di tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, fermo restando quanto di seguito previsto.

TIM potrà avvalersi della suddetta facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni economiche delle condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi:

(i) per esigenze tecniche, gestionali e/o economiche, quali, a titolo esemplificativo, mutamenti delle politiche commerciali e/o mutamenti tecnici delle piattaforme di rete e/o delle strutture di produzione o di commercializzazione;

(ii) per mutamento della disciplina normativa e regolamentare di riferimento e/o dei pertinenti orientamenti giurisprudenziali anche connessi a aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti;

(iii) per mutamenti delle condizioni del mercato che incidano sull’equilibrio economico e/o sui richiamati aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti;

(iv) per variazione delle modalità e dei termini di attivazione e disattivazione delle Carte SIM e per aggiornamenti resi necessari al fine di assicurare il corretto uso delle stesse e dei servizi forniti in relazione a fenomeni abusivi e/o fraudolenti.

Norme d’uso dell’operatore aggiornate ad Agosto 2018

Nel momento in cui si scrive, i link presenti sulla nota ufficiale di TIM, che rimandano alle norme d’uso e alle condizioni generali di abbonamento, non sono ancora attivi.

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