Cosa sarà S.I.Mo.I.Tel., la banca dati che conterrà i nominativi dei consumatori di telefonia morosi intenzionali
La multa irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Tim, Vodafone e Wind Tre ha punito la pratica commerciale scorretta con cui i tre operatori di telefonia hanno sollecitato al pagamento alcuni loro clienti presunti morosi sotto la minaccia della loro iscrizione nella banca dati S.I.Mo.I.Tel.
Oltre a risultare non fondata per carenza dei requisiti, l’azione che Tim, Vodafone e Wind Tre avrebbero intrapreso era tra l’altro insussistente, perché il S.I.Mo.I.Tel., acronimo di “Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia”, non è ancora attivo.
Nonostante se ne sia sentito parlare solo negli ultimi giorni, la banca dati è in cantiere sin dall’Ottobre 2015, quando il Garante della Privacy ha approvato la sua costituzione su richiesta dell’associazione di categoria che si fa portavoce degli interessi delle società che operano nel settore delle telecomunicazioni Asstel.
Asstel all’epoca motivava la sua richiesta con la necessità di “assicurare l’ordinato sviluppo del mercato telefonico”, un’ ipotesi difficilmente realizzabile “attesa l’impossibilità di effettuare verifiche sulle eventuali morosità pregresse”. Sempre secondo l’associazione il perdurare di una simile mancanza avrebbe esposto gli operatori a ingenti perdite “anche in conseguenza delle nuove offerte contrattuali, che propongono forme di contratto post pagato associate alla vendita a rate di terminali telefonici e di prodotti ad alto valore tecnologico e ad alti costi, messi a disposizione della clientela con schemi di pagamento dilazionato”.
Nel prendere la decisione il Garante ha avviato un confronto tra le parti interessate (e in particolare con associazioni dei consumatori e associazioni delle imprese) e ha tenuto conto del bilanciamento tra l’interesse del responsabile del trattamento dei dati a conoscere eventuali circostanze di mancati pagamenti di chi è iscritto al registro e l’interesse del consumatore al trattamento dei suoi dati.
Il Garante ha anche fatto riferimento alla qualifica da parte della telefonia di settore “di preminente interesse generale” e “di pubblica utilità”, dalla tipologia di servizi che in esso si scambiano, ecc.
Ciò che gli operatori di telefonia dovranno tenere a mente e che invece non hanno fatto, a giudicare dal provvedimento sanzionatorio dell’Agcm dei giorni scorsi, è il requisito di morosità intenzionale, cioè non quella che scaturisce da mancati pagamenti dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del soggetto.
Insieme all’elemento essenziale della morosità intenzionale, un consumatore potrà essere inserito nell’elenco dei morosi intenzionali solo se ricorrono contemporaneamente altre fattispecie:
- il recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti deve essere stato esercitato da non meno di tre mesi;
- l’importo insoluto per ogni singolo operatore non deve essere inferiore ai 150,00 euro;
- vi deve essere la presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
- Si devono escludere altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
- Si deve verificare l’assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
- Il partecipante (operatore di telefonia) deve inviare all’interessato (consumatore), almeno trenta giorni solari antecedenti all´iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.
I dati dell’interessato raccolti nel S.I.Mo.I.Tel. devono limitarsi alle informazioni negative connesse all’inadempimento nei confronti del partecipante. Altre categorie di dati ammesse sono: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva; importo totale della morosità per ogni singolo operatore telefonico; data di inizio del contratto; data di recesso dal contratto; data di inserimento nel S.I.Mo.I.Tel.; numero di fatture non pagate; partecipante che ha comunicato al S.I.Mo.I.Tel. i dati personali relativi alla morosità intenzionale; data e modalità di inoltro del preavviso; indicazione esplicita (ad es. con flag su check box) alla data di inserimento dei dati dell´interessato nel S.I.Mo.I.Tel., di assenza di reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni e di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente.
L’operatore che abbia ricevuto una richiesta di instaurazione di un rapporto contrattuale potrà consultare la banca dati per ricevere un esito che, come un semaforo, segnerà col verde l’assenza del nominativo del consumatore dal registro e con il rosso la presenza. Il partecipante dovrà sempre fornire un riscontro all’interessato che eserciti i diritti contenuti nel Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati dell’interessato saranno conservati nel S.I.Mo.I.Tel fino al decorso dei 36 mesi dal recesso del contratto. La cancellazione sarà effettuata nell’arco di 7 giorni lavorativi se il cliente invierà all’operatore una comunicazione di regolarizzare il debito, se procederà al pagamento del debito o se le due parti giungeranno ad un accordo.
Questo è quanto stabilisce il provvedimento n.523 dell’8 ottobre 2015 del Garante della Privacy. Ad oggi non risultano aggiornamenti in merito all’attivazione della banca dati, ammesso che gli operatori hanno il compito di nominarne il gestore. Il S.I.Mo.I.Tel, quindi, non può al momento che restare che solo in futuro gli operatori potranno permettersi di invocare.
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