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Agcom approva il regolamento sulla libera scelta del modem da parte dei consumatori

In seguito all’approfondimento sulle misure di applicazione della legge del 20 novembre 2017, n. 167 in materia di libera scelta del modem per la connessione Internet residenziale, e dopo aver adottato un provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica, l’Agcom ha approvato il regolamento sulla libertà di scelta delle apparecchiature terminali per l’accesso ad internet.

Fino a qualche tempo fa infatti, in Italia si susseguivano le contestazioni relative all’impossibilità da parte del consumatore residenziale, titolare di rete internet, di poter scegliere liberamente il modem, necessario per l’accesso a internet.

Tutto ciò, in realtà, è in contrapposizione con il regolamento 2015/2120 approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea,, per assicurare un trattamento più equo e non discriminatorio del traffico della fornitura di servizi di accesso ad Internet. Tale regolamento, oltre a tante altre misure, prevede il diritto per gli utenti di “utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta“.

Finalmente nella giornata di ieri, 1 Agosto 2018, con un comunicato stampa è stata ufficializzata l’approvazione delle misure attuative del regolamento europeo riguardante l’accesso ad una rete Internet aperta, con particolare riferimento alla libertà, per l’utente, di scelta del modem utilizzato per l’accesso da posizione fissa.

In tal modo l’Agcom, per permettere delle scelte consapevoli e per tutelare il consumatore finale, ha indicato gli elementi essenziali e il dettaglio dei prezzi e delle modalità di vendita dei terminali e dei servizi ad essi collegati. Queste linea guida ricadono sui fornitori di servizi di accesso alla rete, in base a quanto previsto agli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Nella nota si legge che, con la delibera 348/18/CONS, l’Agcom ha sancito il diritto degli utenti di scegliere liberamente, secondo la propria volontà, il modem per l’accesso ad Internet da postazione fissa e ha stabilito specifichi obblighi per gli operatori, cosi da assicurare delle scelte informate da parte dei consumatori.

Nello specifico agli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e ai fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico, non è concessa la possibilità di rifiutare il collegamento alla propria rete di modem scelti dal cliente, se questi soddisfano i principali requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale. Non potranno neanche imporre all’utente costi aggiuntivi o ritardi ingiustificati e dovranno,  invece, fornire ai propri clienti, le necessarie informazioni per il corretto funzionamento della connessione e la semplice configurazione degli apparati terminali, sostitutivi o integrativi, di propria scelta.

In caso di motivate restrizioni imposte dagli operatori agli utenti, queste saranno sottoposte all’approvazione dell’Autorità.

Inoltre, i contratti sottoscritti dai clienti con i rispettivi operatori, non potranno contenere delle condizioni come prezzo, velocità o volumi di dati, che limitino il diritto degli utenti finali ad utilizzare tali terminali.

Nei casi in cui invece gli operatori concedano il modem in abbinamento alla connessione, sono obbligati a specificare dettagliatamente le condizioni di fornitura e ad assicurare la possibilità per il consumatore, di poter scegliere comunque un proprio modem, fornendo tutte le informazioni necessarie per il suo funzionamento.

E nel caso in cui l’operatore per la cessione del modem preveda un costo, dovrà indicare chiaramente: il numero e il valore delle rate di noleggio, le condizioni per riscattare il modem e gli eventuali costi di installazione.

Qualora invece il terminale sia fornito a titolo gratuito, l’operatore dovrà concedere al consumatore la possibilità di conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate alla fornitura del dispositivo e ogni altra informazione che serva a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale.

Infine, in caso di recesso, la mancata restituzione del device non usato dall’utente e ceduto a titolo gratuito dalla società erogatrice, non dovrà generare costi aggiuntivi per il cliente.

Ecco le parole del relatore Antonio Nicita:

Con questa misura l’Autorità specifica le misure di trasparenza e di interoperabilità necessarie per garantire l’accesso ad un Internet aperta, come definita dal legislatore europeo, coniugando due libertà economiche che vanno salvaguardate: quella della libera scelta dell’utente dell’apparecchiatura terminale e quella commerciale dell’impresa anche attraverso offerte abbinate. Il pacchetto di misure adottato, contribuirà a rafforzare la libera e consapevole scelta dei consumatori italiani e la creazione di un ecosistema competitivo, favorevole all’innovazione tecnologica, sia in termini di servizi di connettività più performanti che di sviluppo di apparecchi terminali più evoluti e rispondenti alle necessità dei cittadini“.

Si tratta di un provvedimento prodotto grazie ad un’ampia consultazione pubblica che ha coinvolto i principali operatori che forniscono l’accesso a internet, le associazioni di categoria in ambito artigianale, manifatturiero, industriale e del commercio al dettaglio, associazioni a carattere civico e consumeristico, e anche singoli utenti  a, partecipare con i propri contributi.

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